Annullato dai giudici del Tar di Palermo il regolamento comunale di Castelvetrano che vietava la realizzazione degli impianti fotovoltaici su verde agricolo. Il ricorso è stato presentato dalla società Sol.In.Cal srl che assistita dagli avvocati Massimiliano Mangano e Giovanni Barraja ha chiesto l’annullamento del regolamento adottato con delibera del consiglio comunale risalente al 2014 nella parte in cui si individuavano le zone idonee e non idonee all’istallazione degli impianti fotovoltaici.
L’azienda, secondo quanto riferito, aveva chiesto anche il provvedimento dello sportello unico delle attività produttive con il quale in base al regolamento era stata negata l’autorizzazione per la costruzione di un impianto in contrada Casuzze. Il ricorso è stato accolto dai giudici della seconda sezione del Tar di Palermo presieduta da Federica Cabrini.
“Lo schema di nuovo regolamento (Ue) del consiglio che istituisce il quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili evidenzia come: «L’energia solare è una fonte rinnovabile determinante per porre fine alla dipendenza dell’Unione dai combustibili fossili russi, e perseguire nel contempo la transizione verso un’economia climaticamente neutra» – affermano i giudici amministrativi – L’articolo 3 del predetto schema di regolamento prevede che «la pianificazione, la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, la loro connessione alla rete, la rete stessa, gli impianti di stoccaggio sono considerati d’interesse pubblico prevalente e d’interesse per la sanità e la sicurezza pubblica nella ponderazione degli interessi giuridici nei singoli casi.
Gli Stati membri possono limitare l’applicazione di tali disposizioni a determinate parti del loro territorio nonché a determinati tipi di tecnologie o a progetti con determinate caratteristiche tecniche, conformemente alle priorità stabilite nei rispettivi piani nazionali integrati per l’energia e il clima». Tale quadro, oggi – secondo quanto si legge – ancor di più spinge verso una negazione, in tale ambito, dell’autonomia decisionale degli enti locali territoriali”.