Non risultano versati i diritti veterinari e nemmeno comprovata la corretta tenuta dei registri. I giudici della Corte dei Conti, presieduti da Giovanna Maneggio, hanno condannato Giovanna Triolo, agente di riscossione dei diritti veterinari dell’Asp di Trapani. Effettuava questo lavoro per conto dei territori di Alcamo e Castelvetrano. Dovrà risarcire l’azienda ospedaliera con circa 7 mila euro. Tanto mancherebbe nella rendicontazione eseguita dalla Procura contabile sui diritti acquisiti e versati nel 2018. Il commissario dell’Asp di Trapani nel 2022 aveva annullato in autotutela le delibere di parifica del 2021 e contestava alla Triolo una serie di irregolarità nella gestione contabile.
I conti non tornavano
“Le somme – si legge nella sentenza – rendicontate nel conto giudiziale pari a 11.263 euro non corrispondono a quelle riportate nel registro corrispettivi pari a 11.103. Né a quelle delle singole fatture e neanche a quelle versate ed incassate dall’Asp sul conto aziendale presso l’istituto di tesoreria Unicredit pari a 4.217 euro”. L’impiegata si è difesa sostenendo anzitutto la mancanza di un sistema informatico aziendale. L’agente riscuoteva mensilmente i diritti veterinari in contanti, curando sia il rilascio della fattura sia l’annotazione manuale dell’importo nei registri. Procedura utilizzata anche per i diritti da corrispondere all’istituto zooprofilattico di Palermo.
I versamenti 2-3 volte al mese
Due tre volte al mese versava le somme al servizio di tesoreria Unicredit di Castelvetrano e le ricevute venivano conservate in un archivio. L’impiegata ha ribadito che l’ufficio è stato trasferito tre volte con tutta la documentazione contabile. A sua difesa ha anche presentato un esposto ai carabinieri contro il cassiere della banca per accertare se fosse stato lui a non versare i soldi nel conto. Secondo i giudici “il riscuotitore speciale, come ogni altro agente contabile, era tenuto a custodia degli atti”. O comunque a tracciare la loro conservazione per comprovare la regolarità della propria gestione. Per cui secondo il tribunale amministrativo gli obblighi gestionali gravanti sul riscuotitore speciale sarebbe rimasti “parzialmente inadempiuti”. Il riferimento è sempre all’obbligo di versamento presso l’istituto di Tesoreria dei diritti riscossi. “D’altro canto gli elementi difensivi e probatori, dedotti dall’agente contabile – concludono i giudici -, sono inidonei ad integrare prova liberatoria dell’inadempimento”.
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