Il giudice monocratico del Tribunale di Siracusa ha assolto un 45 anni di Canicattini Bagni, nel Siracusano, finito sotto processo con l’accusa di sottrazione degli obblighi di assistenza nei confronti della ex moglie e dei due figli minorenni.

Mancato versamento di 600 euro mensili

In sostanza, secondo la tesi della Procura, l’uomo non avrebbe versato la somma di 600 euro mensili, come disposto dal Tribunale civile di Siracusa. Il giudice ha accolto la tesi della difesa dell’uomo, assistito dall’avvocato Francesco Piccione, per cui “il mancato versamento dell’assegno di mantenimento era dipeso da una condizione di assoluta impossibilità ad adempiere, stante la condizione di disoccupazione dell’imputato”

Condannato ed arrestato un altro ex marito

E’ andata peggio, invece, ad un 51enne di Augusta, arrestato, nelle settimane scorse, dai carabinieri , in esecuzione di un provvedimento della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Siracusa.

L’uomo, finito sotto processo, si era separato dalla moglie nel 2012, senza, però, versare alla donna i soldi del mantenimento, così come era obbligato a farlo. L’Autorità giudiziaria ha infine emesso l’ordine di esecuzione per la carcerazione nei confronti dell’uomo, che dovrà espiare la pena di sei mesi di reclusione presso il carcere di Augusta.

La Cassazione

La Suprema Corte di Cassazione è tornata di recente a pronunciarsi sul tema. In particolare, la Corte, come emerge nella tesi dello studio legale Di Sanza,  “ha specificato come l’obbligo di assistenza, a seguito della separazione (nel caso in esame), imponga una specifica valutazione comparativa delle capacità economiche dei coniugi: da qui, poi, la necessità di operare un confronto con la medesima situazione ipotizzabile in costanza di matrimonio”.

Quando non si configura l’obbligo di mantenimento

L’omesso versamento dell’assegno, pertanto, in mancanza del presupposto dello stato di bisogno del beneficiario, non può integrare gli estremi del reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare, laddove tale violazione sia imputabile a precarie condizioni economiche dell’obbligato (sentenza n.28774/2020).