Il giallo politico ed amministrativo a Siracusa si arricchisce di una nuova pagina. A poche ore dalla nomina del nuovo commissario, inviato dalla Regione, Margherita Rizza dopo la sentenza del Tar di Catania che aveva annullato la proclamazione del sindaco Francesco Italia, il presidente del Cga di Palermo Rosanna De Nictolis, lo ha rimesso al suo posto, a capo dell’amministrazione di Palazzo Vermexio, sia pure a tempo determinato.
È stata, infatti, accolta la richiesta di sospensiva presentata dallo staff legale di Italia, per cui il primo cittadino resterà in carica fino alla sentenza dello stesso Cga. L’udienza di merito è fissata per il 15 gennaio.
“Il presidente accoglie la domanda – si legge nel provvedimento del Cga di Palermo – di misure cautelari monocratiche e per l’effetto sospende l’esecuzione della sentenza appellata. Fissa, per la discussione, la camera di consiglio del 15 gennaio 2020”. Oltre ad Italia, torna in carica la sua giunta, mentre resta commissariato il Consiglio comunale, sciolto il mese scorso dopo il voto dell’assemblea che ha bocciato il conto consuntivo del 2018.
L’appello al Cga lo ha anche presentato Ezechia Paolo Reale, lo sconfitto al ballottaggio del 2018, promotore del ricorso ai giudici del Tar che, oltre a mandare a casa il sindaco, hanno disposto una tornata elettorale in 9 sezioni, le stesse dove sono state riscontrate delle irregolarità. Per il Tar, le elezioni sarebbero state condizionate dai conteggi in questi seggi. Un provvedimento che ha ricordato quello di qualche anno fa quando furono organizzate nell’ottobre del 2014 mini elezioni regionali proprio in 9 sezioni, tra Rosolini e Pachino, a seguito del ricorso di Pippo Gennuso.
Reale, nella sua istanza al Cga, ha chiesto l’allargamento dell’annullamento del voto ad altre 10 sezioni ma è convinto, come svelato ieri nel corso di una conferenza stampa, che le violazioni si sarebbero registrate in 72 sezioni.
Nel provvedimento del Cga, il presidente spiega che la tesi esposta da Italia “risulta meritevole di adeguato approfondimento in sede di decisione collegiale sull’istanza cautelare”. Tra i motivi c’è “la necessità o meno di valutare la rilevanza sostanziale dei voti invalidati in ordine al risultato elettorale”
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