La zona arancione dilaga in Sicilia anche se non è stata ancora dichiarata per l’isola. Più di un terzo dei 390 comuni siciliani sono in zona arancione, per la precisione 138 per ordinanza regionale a fronte del boom di contagi da Covid19 in Sicilia
Altri 92 Comuni in “zona arancione” da sabato 15 a mercoledì 26 gennaio. È quanto prevede l’ordinanza del presidente della Regione, Nello Musumeci. Tra questi tre città capoluogo: Agrigento, Messina e Trapani.
Si tratta di
Salgono così a 138 i Comuni siciliani nei quali sono previste misure restrittive. Si aggiungono ai tre che entrano in zona arancione oggi ovvero Buccheri, Buscemi e Ferla, nel Siracusano.
Le misure restrittive anti Covid sono in vigore, fino al 19 gennaio, anche nei seguenti territori:
L’ordinanza ha inoltre disposto che, esclusivamente nei territori dichiarati “zona rossa” o “arancione” e in circostanze di eccezionale e straordinaria necessità dovuta al rischio estremamente elevato di diffusione del virus Covid-19 nella popolazione scolastica, previo parere tecnico-sanitario obbligatorio e conforme dell’Asp territorialmente competente, il sindaco può adottare provvedimenti di sospensione, totale o parziale, delle attività didattiche, con conseguente adozione della Didattica a distanza, secondo i protocolli in vigore, per un periodo non superiore a dieci giorni.
Ecco le regole per questi territori considerati a rischio a causa della bassa vaccinazione o dell’alto contagio, o in taluni casi, per entrambi i fattori
Restano comunque consentite la ristorazione e la somministrazione di alimenti e bevande, mantenendo, però, sempre il limite di quattro persone al tavolo (a eccezione dei conviventi).
Sono consentiti gli spostamenti se motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità, per ragioni di salute, per il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza, nonché per usufruire delle attività consentite.
Per chi non è in possesso di certificazione verde valida, ovvero non sia esente, si applicano le restrizioni agli spostamenti dalle ore 22 alle ore 5 del giorno successivo (c.d. coprifuoco).
È consentita, all’aperto, l’attività di ristorazione e, in generale, l’attività di somministrazione di alimenti e bevande (bar, pizzerie, pub, pasticcerie, panifici e similari).
Nei locali al chiuso, il servizio ed il consumo al tavolo è, invece, consentito solo ai clienti dotati di valida certificazione verde o agli esenti.
Il limite massimo dei commensali al tavolo è di quattro persone, limite che non vale per i conviventi.
È, inoltre, consentita la vendita di cibi e bevande da asporto anche ai clienti sprovvisti di certificazione verde, per i quali permane comunque il divieto di servizio al tavolo e di consumazione se in locali chiusi. È sempre consentita l’attività di consegna al domicilio.
L’orario di chiusura prescinde da quello previsto per il “coprifuoco”. L’attività di ristorazione, dalle ore 22 alle ore 5 del giorno successivo, è consentita esclusivamente in favore dei clienti muniti di certificazione verde valida.
È consentito svolgere attività sportiva o motoria all’aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva, e di almeno un metro per ogni altra attività. Tale misura non si applica ove sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o per le persone non completamente autosufficienti.
Sono consentite le attività delle palestre, delle piscine, dei centri natatori anche in impianti coperti e dei centri benessere, in conformità ai protocolli e alle linee-guida vigenti, esclusivamente ai soggetti muniti di valida certificazione verde.
Le attività commerciali al dettaglio sono consentite a condizione che sia garantita la distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario agli acquisti. Tutto deve svolgersi nel rispetto dei protocolli e delle linee-guida di settore.
Gli esercizi presenti all’interno di mercati e di centri, gallerie e parchi commerciali e di altre strutture ad essi assimilabili possono svolgersi anche nei giorni festivi e prefestivi, nel rispetto dei protocolli e linee-guida di settore.
Sono consentite le attività dei centri termali nel rispetto dei protocolli e delle vigenti linee-guida così come quelle dei parchi tematici e di divertimento, dei parchi giochi e delle ludoteche nonché degli spettacoli viaggianti, nel rispetto dei protocolli e delle linee-guida vigenti. L’accesso è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di valida certificazione verde.
Sono consentite le attività dei centri culturali, dei centri sociali e ricreativi e dei circoli associativi del Terzo settore.
Sono, altresì, consentite le feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose, all’aperto o al chiuso, anche organizzate mediante servizi di catering e banqueting. Il limite massimo dei commensali al tavolo è di quattro persone, limite non valido per i conviventi.
Le superiori attività devono svolgersi nel rispetto dei protocolli e delle linee- guida vigenti e sono consentite esclusivamente ai soggetti muniti di valida certificazione verde.
Sono vietate le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso.
Sono consentite le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte all’interno di locali adibiti ad attività differente, nel rispetto dei protocolli e delle linee-guida ed esclusivamente per i soggetti muniti di valida certificazione verde.
È consentita la visita a mostre e musei, nonché l’accesso alle biblioteche esclusivamente ai soggetti muniti di certificazione verde. Sono consentiti gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi anche all’aperto, a condizione che siano svolti esclusivamente con posti a sedere preassegnati e che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro, sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale. L’accesso è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di valida certificazione verde.
Nel rispetto dei protocolli e delle vigenti linee-guida, è consentito lo svolgimento di fiere, convegni, congressi e sagre con accesso riservato ai soggetti in possesso di valida certificazione verde.
Le attività delle strutture ricettive sono esercitate a condizione che sia assicurato il distanziamento interpersonale di un metro negli spazi comuni, nel rispetto dei protocolli e delle linee-guida vigenti.