Confermata dalla sesta sezione penale della Corte di Cassazione la sentenza di appello (settembre 2022) che riguarda il troncone dell’indagine antimafia “Scrigno”, relativa agli imputati giudicati con il rito abbreviato. Diventano definitive le condanne dei figli del capo mafia Vincenzo Virga, Francesco e Pietro; il primo dovrà scontare 16 anni e 8 mesi e il secondo 19 anni e 4 mesi mentre Ninni D’Aguanno dovrà scontare 3 anni e 4 mesi.
L’operazione Scrigno
Nel marzo 2019 l’inchiesta “Scrigno”, condotta ai carabinieri e coordinata dalla Dda di Palermo, aveva portato all’arresto di diverse persone, e tra queste l’ex deputato regionale Paolo Ruggirello, che ha chiesto il rito ordinario, e in primo grado è stato condannato a 12 anni per concorso esterno in associazione mafiosa. Per questi imputati il 28 maggio si aprirà il processo d’appello.
Le pene
La pena più severa 21 anni di carcere è stata inflitta all’anziano “consigliere” del mandamento mafioso di Trapani, Nino Buzzitta. ritenuto vicino ai capimafia di Trapani, i fratelli Virga. Dodici anni erano stati inflitti all’ex deputato regionale Paolo Ruggirello. Sedici anni all’agrigentino Vito D’Angelo che aveva imbastito una cellula di cosa nostra a Favignana. 12 anni per Vito Gucciardi. Condannato a un anno e 8 mesi l’ex consigliere provinciale Vito Mannina. Ad un anno Alessandro Manuguerra, ex consigliere comunale di Erice, In primo grado erano stati invece assolti Giuseppe Grignani e Marcello Pollara
Gli altri imputati
La Corte di Cassazione, sezione sesta penale, ha pronunciato sentenza nei confronti degli imputati giudicati con rito abbreviato nel processo scaturito dalla stessa operazione antimafia. Diventano così definitive le condanne per diversi esponenti mafiosi. In particolare sono stati rigettati i ricorsi di Francesco Virga, Pietro Virga e Antonino D’Aguanno. Dichiarati inammissibili i ricorsi di Francesco Peralta, Francesco Salvatore Russo, Pietro Cusenza, Vincenzo Ferrara e Giuseppe Piccione Sono stati tutti condannati anche alle spese processuali e al pagamento delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente grado di giudizio dalle parti civili che si sono costituite.
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