Le edicole siciliane cambiano volto. Lo prevedono le disposizioni emanate dall’assessorato regionale alle Attività produttive, guidato da Edy Tamajo.
“Le nuove direttive – spiega l’assessore – tengono conto delle molteplici disposizioni statali e delle decisioni assunte dalla giurisprudenza amministrativa in tema di liberalizzazione delle attività del settore commercio. Vengono introdotti significativi elementi di novità, per consentire agli operatori del settore di superare la profonda crisi che attraversa la vendita della carta stampata e la conseguente riduzione della vendita di copie”.
Le nuove norme, sì alla vendita di prodotti alimentari
In base alle nuove norme, infatti, le edicole manterranno ancora l’obbligo di vendere giornali, quotidiani e periodici, ma in più potranno vendere prodotti alimentari e non, anche attraverso apparecchi automatici, e somministrare al pubblico alimenti e bevande.
“L’obiettivo – continua l’esponente del governo Schifani – è quello di trasformare le tradizionali edicole in ‘multiservice points’, con la possibilità, nel rispetto delle vigenti normative degli specifici settori, di associare alla vendita di giornali e riviste altre tipologie commerciali o di servizi”.
Zacco, “Le novità daranno linfa vitale agli edicolanti”
“Le novità apportate dall’assessorato regionale alle Attività Produttive guidato da Edy Tamajo, daranno linfa vitale agli edicolanti che in questi anni hanno subito una forte crisi.
Palermo ha bisogno di nuove idee imprenditoriali e queste nuove linee guida dettate dalla Regione Siciliana, porteranno respiro a tutti gli edicolanti e chioschi della nostra città. La nuova norma prevede che le edicole pur mantenendo l’obbligo di vendere giornali, quotidiani e periodici, potranno vendere prodotti alimentari e non, anche attraverso apparecchi automatici, e somministrare al pubblico alimenti e bevande”. Lo dichiara il presidente della commissione Attività produttive del comune di Palermo, Ottavio Zacco.
Il decreto
Questi gli articoli del decreto
Articolo. 1 Disposizioni generali 1. La Regione Siciliana, nel rispetto dei principi stabiliti dall’articolo 21 della Costituzione disciplina la diffusione della stampa quotidiana e periodica, garantendo la salvaguardia dei motivi imperativi di interesse generale connessi alla promozione dell’informazione e del pluralismo informativo e il diritto dei cittadini di accedere a un’informazione pluralista.
2. La Regione Siciliana, per le finalità di cui al comma 1, promuove altresì la modernizzazione e lo sviluppo tecnologico della filiera distributiva editoriale, anche attraverso la riqualificazione strutturale e tecnologica dei punti vendita.
Articolo. 2 Definizione del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica 1. Il sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica si articola, su tutto il territorio regionale, in punti vendita esclusivi e in punti vendita non esclusivi, così come definite dal decreto legislativo 24 aprile 2001 n. 170.
Articolo 3. Esercizio dell’attività 1. Fermo restando l’obbligo della vendita di giornali, quotidiani e periodici, assicurando parità di trattamento nella vendita delle pubblicazioni, i punti vendita esclusivi, nel rispetto delle disposizioni della vigente normativa, possono destinare una parte della superficie di vendita: – alla vendita di prodotti non alimentari; – alla vendita di prodotti alimentari; – alla vendita tramite apparecchi automatici; – alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.
2. Per la vendita di pastigliaggi confezionati, delle bevande preconfezionate e preimbottigliate, con esclusione del latte e dei suoi derivati e delle bevande alcoliche e superalcoliche, non è richiesto il requisito professionale di cui all’art. 71, comma 6, del d.lgs 59/2010.
3. I punti vendita esclusivi possono svolgere qualsivoglia attività di servizio a favore di soggetti privati e pubblici nel rispetto della normativa vigente.
4. I punti vendita esclusivi possono esporre pubblicità propria o di terzi nel rispetto delle disposizioni comunali vigenti in materia di impianti pubblicitari.
5. La concessione di suolo pubblico rilasciata per la vendita di quotidiani e periodici si intende validamente rilasciata anche per l’esercizio di tutte le altre attività consentite, ivi compresa la vendita dei prodotti non editoriali.
Articolo. 4 Pubblicazione ed entrata in vigore 1. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e ai sensi dell’art. 68, comma 4 della legge regionale 12 agosto 2014 n. 21 sarà inoltre pubblicato nel sito internet istituzionale della Regione Siciliana.
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