Notizie di stampa a livello locale e nazionale hanno recentemente riportato la notizia che il Sindaco del Comune di Casteldaccia ha dichiarato che l’omessa esecuzione dell’ordinanza di demolizione della villetta in cui il 3 novembre u.s. hanno perso la vita nove persone, è stata causata da un ricorso proposto nel 2008 davanti al Tar Palermo e mai esitato.
In relazione a tale dichiarazione, mi corre l’obbligo, a tutela del buon nome del Tar Palermo e dell’immagine stessa della Giustizia amministrativa, di respingere fermamente quel che è un maldestro tentativo dell’Amministrazione comunale di scaricare la responsabilità di quanto è accaduto sulla pendenza di detto ricorso e quindi sul TAR. Ed invero:
- i proprietari dell’immobile hanno proposto ricorso nel dicembre del 2008, ma, per legge, il ricorso non determina alcun effetto sospensivo dell’efficacia del provvedimento impugnato;
- inoltre, non essendo stata chiesta alcuna tutela cautelare, il TAR non ha emesso alcun provvedimento sospensivo e pertanto il Comune aveva il potere-dovere di portare ad esecuzione l’ordinanza di demolizione (tanto più che la stessa era motivata anche con profili relativi al rischio idrogeologico e fluviale);
– il ricorso in questione, peraltro, è stato dichiarato automaticamente “perento” con decreto presidenziale n. 1602/2011, ai sensi degli artt. 23 e 25 della Legge 6 dicembre 1971 n.1034 (ossia a causa della omessa presentazione dell’istanza di fissazione di udienza da parte degli interessati);
– di ciò è stata data notizia, come per legge, al difensore dei ricorrenti giusta raccomandata spedita dalla Segreteria del TAR il 30.11.2011. Detta “perenzione” non è stata comunicata anche al Comune, in quanto parte non costituita in giudizio.
Poiché la pendenza del contenzioso, con il quale oggi si tenta artatamente di giustificare la mancata demolizione del fabbricato,
non ha dato luogo a sospensiva alcuna ed è cessata ben sette anni fa, nessun collegamento sussiste tra la tragica e luttuosa evenienza
del 3 novembre l’attività del Tar.
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