Dopo un lungo e articolato contenzioso il Tar di Palermo rigetta il ricorso del Comune di Terrasini e acconsente alla realizzazione dell’impianto di compostaggio proposto dalla C.F. Edilambiente difesa dagli avvocati Girolamo Rubino e Vincenzo Airò.
L’inizio della telenovela
Tutto iniziò nel 2015 quando con apposita istanza la C.F. Edilambiente srl aveva chiesto il rilascio dell’autorizzazione unica regionale per la realizzazione e la gestione, di un “impianto di produzione di compost di qualità e stoccaggio di rifiuti non pericolosi” da ubicare nel territorio comunale di Terrasini nella contrada Paterna. L’impianto era stato autorizzato con decreto dall’assessorato regionale del Territorio e dell’Ambiente e dell’assessorato dell’Energia e dei servizi di Pubblica utilità. Malgrado la rilevanza strategica dell’impianto in questione, inserito all’interno del piano regionale di gestione dei rifiuti, il Comune di Terrasini aveva promosso ricorso davanti al Tar Palermo per chiedere l’annullamento dei provvedimenti di autorizzazione dell’impianto.
Il primo stop del Tar
Il tribunale amministrativo con una prima pronuncia del 2019, poi confermata dal Cga in appello, aveva accolto il ricorso del Comune di Terrasini rilevando alcuni vizi invalidanti il progetto assentito dall’amministrazione regionale ed in particolare che l’impianto di compostaggio ricadeva in parte entro la fascia di inedificabilità di 60 metri dal confine autostradale e che l’autorizzazione unica sarebbe stata rilasciata sulla base di un provvedimento di esclusione del progetto dalla procedura di Via, la valutazione di impatto ambientale, illegittimo per difetto d’istruttoria, carenza di motivazione e violazione del principio di precauzione. L’annullamento dei provvedimenti, tuttavia, faceva salva la possibilità per l’amministrazione regionale della “riedizione del potere” al fine di assentire il progetto nel rispetto dei pronunciamenti del giudice amministrativo.
Il “nuovo” progetto
La C.F. Edilambente ha formalmente invitato l’amministrazione regionale a riattivare l’iter amministrativo necessario per il rilascio di una nuova autorizzazione unica rispetto all’istanza presentata nel lontano 2015, chiarendo che tutti i vizi delle precedenti autorizzazioni erano superabili con una semplice riduzione del piazzale esterno ed una nuova valutazione istruttoria che tenesse conto delle criticità riscontrate dal Giudice Amministrativo. In un primo momento, l’amministrazione regionale si è limitata a ritenere non accoglibile la richiesta della società, ritenendo che fosse necessario riattivare da principio tutto l’iter autorizzatorio con la presentazione di un nuovo progetto.
Il nuovo ricorso
Al fine di scongiurare l’avvio di un nuovo e lungo iter amministrativo, la stessa ditta ha proposto un nuovo ricorso al Tar Palermo per ottenere la riapertura dell’iter istruttorio, senza la necessità di ricominciare da capo il procedimento autorizzatorio. Il tribunale amministrativo, in accoglimento del ricorso, ha affermato che considerando la scarsa incidenza delle modifiche progettuali apportate, che erano la sola riduzione del piazzale esterno che ricadeva nella fascia di rispetto autostradale, non fosse legittima la posizione dell’amministrazione regionale. In conseguenza di tale pronunciamento gli uffici regionali hanno riattivato il procedimento autorizzatorio.
Il via libera dell’Arta e il nuovo braccio di ferro
Nell’ambito di questa nuova fase procedimentale, la commissione tecnica specialistica dell’Arta (assessorato regionale Territorio e ambiente), tenendo conto delle integrazioni apportate dalla ditta, ha ritenuto il progetto nuovamente assentibile, senza la necessità della procedura di Via. Il Comune di Terrasini, con il patrocinio dell’avvocato Francesco Stallone, ha proposto nuovamente ricorso al Tar sostenendo l’illegittimità del provvedimento di esclusione della Via per gli stessi motivi dedotti in precedenza, compresa la presunta violazione della fascia di rispetto del vincolo autostradale. La CF. Edilambiente si è costituita in giudizio per resistete alla nuova impugnativa promossa dal Comune di Terrasini così come la Regione.
La consulenza tecnica
Nelle more del giudizio il Tar ha ritenuto indispensabile disporre una Ctu, una consulenza tecnica, per verificare l’effettivo rispetto della distanza intercorrente tra l’impianto ed il confine autostradale. Nel frattempo il Comune di Terrasini ha proposto, nello stesso giudizio, motivi aggiunti rispetto al provvedimento autorizzatorio rilasciato anche dall’assessorato dell’Energia e dei servizi di Pubblica utilità. A conclusione delle risultanze della Ctu e del rilievo eseguito sui luoghi, gli avvocati Rubino e Airò hanno sostenuto che il progetto approvato alla C.F. Edilambiente sarà realizzato interamente al di fuori della fascia di rispetto dal confine autostradale e che tutte le lavorazioni saranno poste oltre tale limite, così come previsto dalle autorizzazioni. Inoltre, i legali dell’impresa hanno chiarito che l’impianto, per come approvato, non determina alcun possibile impatto ambientale tale da richiedere l’espletamento della procedura di Via dal momento che è destinato a trattare rifiuti non pericolosi ed è finalizzato alla trasformazione della frazione umida in compost di qualità.
Le decisioni del Tar
In accoglimento delle difese e delle argomentazioni sugli esiti della Ctu il Tar ha rigettato il ricorso del Comune di Terrasini ritenendo infondate tutte le censure e l’assenza di possibili impatti nocivi sulla salute dei cittadini. In particolare il tribunale affermato che “risulta ictu oculi evidente, dall’esame delle tre elaborazioni grafiche presentate dal Ctu che la linea del lato dell’impianto più vicino al confine autostradale si trova ad una distanza pressoché pari ai 60 metri di cui al vincolo suddetto, tenuto in debito conto sia il margine di tolleranza di cantiere da applicare nella fase esecutiva, sia l’inevitabile approssimazione delle misurazioni e delle elaborazioni grafiche svolte anche dallo stesso tecnico d’ufficio”. Sulla questione Via sono stati esclusi possibili impatti negativi per l’ambiente.
Escluse alcune tipologie di rifiuti
A convincere il Tar anche il fatto che la Edilambiente, rispetto al progetto in prima battuta presentato nel 2015, ha eliminato dall’elenco dei rifiuti ammessi all’impianto alcuni ritenuti potenzialmente nocivi, mentre il deposito preliminare è stato limitato solo a rifiuti non pericolosi provenienti dalla raccolta differenziata (plastica, vetro, carta e cartone e metalli) in vista di essere smaltiti in impianti appositi.
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