- Si sono svolte legittimamente le procedure di aggiudicazione del servizio manutenzione degli autocarri della Rap, l’azienda che si occupa della raccolta dei rifiuti a Palermo
- Lo ha stabilito il Tar
- L’esito della gara era stato impugnato dalla impresa seconda classificata
- Il servizio di manutenzione potrà continuare a essere svolto dalla società Mavib di Misilmeri
Il Tar di Palermo conferma la legittimità dell’aggiudicazione del servizio manutenzione degli autocarri della Rap.
Con apposita delibera, ritualmente pubblicata, la Rap ha indetto una procedura aperta per l’affidamento del servizio di manutenzione degli autocarri scarrabilli e all’esito della procedura veniva dichiara aggiudicataria la società Mavib di Misilmeri.
Il ricorso della seconda classificata
Il provvedimento di aggiudicazione della gara è stato impugnato dalla seconda classificata, davanti al Tar Sicilia Palermo. In particolare la società ricorrente chiedeva l’annullamento -previa sospensione- di tutti gli atti della procedura di gara indetta dalla RAP, nella parte in cui l’incanto in questione risultava aggiudicato in favore della società MAVIB che, ad avviso della ricorrente, avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara in oggetto in ragione di talune insanabili irregolarità asseritamente riscontrate nella documentazione di gara.
Società aggiudicataria del servizio documenta il possesso dei requisiti
La società Mavib aggiudicataria del servizio, si è costituita in giudizio rappresentata e difesa dagli avvocati Girolamo Rubino e Lucia Alfieri, per chiedere il rigetto del ricorso e dell’istanza cautelare proposta con lo stesso. In particolare, i legali hanno sottolineato come la RAP avesse correttamente aggiudicato il servizio in favore della propria assistita, rilevando l’infondatezza e la pretestuosità delle censure avversarie, smentite per tabulas dalla documentazione prodotta dalla società MAVIB attestante, di contro, il pieno possesso dei requisiti per l’esecuzione del servizio.
Il pronunciamento del Tar di Palermo
Il Tar Sicilia Palermo Sezione terza, condividendo la tesi, ha respinto l’istanza cautelare proposta dalla ricorrente, condannando quest’ultima anche al pagamento delle spese giudiziali, osservando come l’impresa aggiudicataria, per conferimento dell’intero asset aziendale di una precedente impresa individuale, disponesse con continuità delle capacità ed esperienza già maturate nella impresa conferente e che, comunque, il bando non prevedeva espressamente la necessaria coincidenza tra il nominativo del Responsabile Tecnico indicato nel certificato camerale e quello invece segnalato all’Amministrazione quale responsabile tecnico preposto, quale referente, alla gestione tecnica dell’appalto, purché il nominativo indicato fosse in possesso, come nel caso in esame dei titoli e capacità tecniche richieste.
Alla luce della superiore pronuncia, dunque, la società Mavib potrà continuare il servizio di manutenzione degli autocarri scarrabili della RAP.
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