- Profili d’incertezza ed esigenze di chiarimento sul Superbonus 110%
- L’Associazione Italia Solare scrive al Mef e all’AdE
- Chiarimenti su appaltatore generale e demolizione con ricostruzione
L’Associazione Italia Solare ha redatto un documento con l’obiettivo di porre l’attenzione su alcuni elementi di criticità che sono emersi in sede d’implementazione del meccanismo del Superbonus. L’Associazione nel documento ha richiesto un intervento affinché possa essere fatta chiarezza in tempi brevi, in modo da poter consentire un adeguato sviluppo della realizzazione degli interventi.
I dubbi sull’appaltatore generale
In particolare, l’associazione chiede di chiarire se l’appaltatore generale può applicare i propri margini, che devono essere considerati quali costi ammessi al superbonus / detraibili in coerenza con i massimali previsti per ciascun intervento. Secondo Italia Solare le attività dell’appaltatore generale e la loro remunerazione devono considerarsi essenziali alla realizzazione degli interventi. “L’appaltatore generale è l’artefice della maggior parte dei progetti che si stanno realizzando e, vista la complessità organizzativa dei medesimi, non potrebbe essere altrimenti – si legge in una nota -. Conseguentemente, merita di essere fugato ogni dubbio che il compenso che l’appaltatore generale ottiene per la sua opera (il suo “margine”) costituisce una voce di costo direttamente attinente alla realizzazione dell’intervento, al pari delle spese tecniche, d’installazione, di asseverazione, e che come tale rientri a pieno titolo (nel rispetto dei massimali) negli importi ammessi a godere del bonus previsto dalla legge.
Appalto integrale per l’appaltatore
Tra l’altro, secondo l’associazione, è importante chiarire se l’appaltatore generale possa assumere dal cliente l’incarico di gestire in maniera integrale e quindi incaricare direttamente i professionisti e sub-appaltare in tutto o in parte gli interventi ad altri soggetti abilitati.
Gli interventi di demolizione e ricostruzione
Nel Semplificazioni-bis viene riportato che tutti gli interventi Superbonus, a esclusione della demolizione e ricostruzione, sono da considerarsi manutenzione straordinaria e quindi autorizzabili tramite CILA. Si richiede di chiarire se in base alle norme edilizie generali l’intervento non si considera di manutenzione straordinaria, ma edilizia libera, esso rimane tale anche ai fini dell’applicazione della normativa del Superbonus, in particolare dei massimali e dei titoli edilizi; conseguentemente, fatta esclusione per gli interventi di demolizione e ricostruzione, in presenza d’interventi trainanti di superbonus, l’intevento trainato d’installazione dell’impianto FV avrà sempre un massimale pari a 2.400 €/kWp non potendosi configurare, fatto salvo il caso della demolizione e ricostruzione, alcun
intervento di ristrutturazione.
“Procrastinare la data della fine del superbonus “
Il 31 dicembre 2021 scadrà la possibilità di beneficiare dello sconto in fattura/cessione del credito per tutti gli
interventi diversi dal superbonus. “Riteniamo fondamentale procrastinare la data per la cessione del credito e dello sconto in fattura per tali interventi a tutto il 2022, posta l’irrilevanza di tale modifica sulle casse erariali”, aggiunge l’associazione.
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