Botta e risposta tra il Comune e l’Apcoa sulla sentenza di Cassazione che ha respinto il ricorso presentato dall’amministrazione in merito al pagamento della Tarsu e poi della Tari sulle aree di sosta.
“Con riferimento alle notizie di stampa circa la decisione della SupArticolorema Corte relativa ad un contenzioso fra il Comune di Palermo e
l’APCOA, si precisa che tale sentenza non ha stabilito, come erroneamente riferito da alcuni che “l’APCOA non deve pagare la TARI“. Lo precisa il dirigente del settore tributi.
“Ne è riprova il fatto che la stessa azienda ha provveduto alle comunicazioni di rito per l’autodenuncia del tributo dovuto, tramite
il proprio legale rappresentante, per lo stesso tributo per gli anni dal 2014 al 2019 inclusi, specificando che trattasi “di stalli adibiti a parcheggio auto a Palermo ricadenti nelle zone P2, P4, P19, P20”.
“L’ordinanza della Suprema Corte ha stabilito – precisa l’avvocato Alessandro Dagnino che assiste l’Apcoa – la convenzione aveva per oggetto la gestione del servizio di sosta tariffata e non le aree. Da questa decisione emerge che, secondo la Corte di cassazione, avendo il Comune omesso di impugnare precedenti sentenze favorevoli alla società, relative ad altri anni d’imposta, l’accertamento del fatto che il tributo non sia dovuto è divenuto definitivo. I pagamenti spontanei che era eseguiti su annualità che non erano state richieste, a cui il dirigente dell’Ufficio tributi fa riferimento, si configurano pertanto come pagamenti di indebito e saranno oggetto di istanza rimborso. Allo stesso modo, l’eventuale emissione di accertamenti per anni futuri, da parte del Comune, sarebbe contestata per elusione del giudicato”.
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