Come il Tribunale di Firenze, che con un’ordinanza ha vietato la riproduzione a fini commerciali del David di Michelangelo sui biglietti d’ingresso dei musei venduti dai “bagarini”, il Tribunale di Palermo ha emesso una sentenza a tutela dei diritti di immagine del Teatro Massimo. Una sentenza storica, perché per la prima volta in Italia si riconosce all’ente proprietario il diritto esclusivo all’utilizzo e alla riproduzione dell’immagine del bene culturale. E si riconosce altresì il diritto a determinare e chiedere il pagamento di un corrispettivo per l’utilizzo a scopi commerciali.
La pronuncia trae origine da un contenzioso contro la Banca Popolare del Mezzogiorno che, in assenza di alcuna autorizzazione, aveva avviato nel novembre 2013, una campagna pubblicitaria denominata “Palermo al centro”, affiggendo in città cartelloni riproducenti la fotografia del Teatro Massimo di Palermo, al fine di promuovere le proprie agenzie presenti sul territorio. Obiettivo della campagna pubblicitaria era quello di associare la prestigiosa immagine del Teatro all’istituto di credito. Il contenzioso, per parte della Fondazione Teatro Massimo, è stato patrocinato dall’avvocato Giuseppe Mazzarella.
“Come accertato dalla sentenza – ha spiegato il vicepresidente con delega agli Affari legali, Leonardo Di Franco – il diritto esclusivo della Fondazione si basa sul decreto legislativo 367/1996 che attribuisce alle fondazioni di diritto privato nate dalla trasformazione degli enti pubblici che operano nel settore musicale, in questo caso alla Fondazione Teatro Massimo, il diritto esclusivo all’utilizzo del nome, della denominazione storica e dell’immagine del teatro a essa affidato. Tale esclusività legittima quindi la Fondazione ad invocare l’applicazione del Codice dei beni culturali che, a sua volta, disciplina il diritto alla riproduzione dei beni culturali, sancendo il divieto di riproduzione non autorizzato”.
Secondo il Tribunale, inoltre, scopo della normativa è quello di consentire una qualche forma di controllo finalizzato a evitare un uso distorto e contrario alle finalità tipicamente culturali. Il Tribunale, infine, ha anche riconosciuto il danno patrimoniale, quantificandolo in poco meno di cinquemila euro, in conformità a quanto previsto dall’apposito, e mai aggiornato, tariffario del ministero dei Beni culturali del 1994.
“L’aspetto più positivo di questa vicenda – dice Leoluca Orlando, sindaco e presidente della Fondazione Teatro Massimo- credo stia proprio nella sua origine: da simbolo negativo di abbandono e sciatteria amministrativa che era stato nel passato, il Teatro Massimo è sempre più simbolo positivo, non solo di Palermo e della sua rinascita culturale e sociale ma anche di impresa efficiente. Un simbolo non unico, ma certamente fra i più belli e importanti”.
“Ritengo che sia molto importante avere ottenuto da un giudice l’affermazione del principio che non è possibile usare l’immagine della Fondazione per scopi commerciali senza chiedere l’autorizzazione e senza concordare un corrispettivo economico per l’uso. Lo dico – ha precisato il sovrintendente Francesco Giambrone – perché comincia a essere discretamente frequente l’utilizzo improprio e non autorizzato della nostra immagine e dunque una sentenza come questa ci aiuta a fare chiarezza e soprattutto a disincentivare altri”.
La sentenza chiarisce che la riproduzione e la divulgazione sono consentiti ai privati, purché ciò venga fatto senza scopo di lucro. Il giudice rileva che il Codice dei beni culturali ha attuato un mutamento di prospettiva sulla riproduzione dell’immagine: dalla previsione di un pagamento connesso all’uso in situazioni particolari si è passati a un generalizzato obbligo di richiesta di concessione previo versamento di un corrispettivo, con l’esclusione di delimitati casi di utilizzazioni libere.
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