Il Consiglio di presidenza dell’Ars, convocato dal presidente Gianfranco Miccichè, ha preso atto del parere degli uffici da cui risulta la scadenza, il prossimo 31 dicembre, del regime dei tetti stipendiali.
Considerata l’impossibilità di interventi non concertati con le organizzazioni sindacali, all’unanimità, su proposta del presidente Miccichè, il Consiglio di presidenza ha dato mandato all’onorevole Giorgio Assenza, come membro anziano del Collegio dei questori, all’immediato avvio delle trattative sindacali, al fine di arrivare entro 60 giorni ad un accordo che possa ripristinare il tetto attuale dei 240 mila euro o, quantomeno, introdurre dei limiti alle indennità stipendiali previste prima della riduzione.
Per la Corte costituzionale “l’imposizione di un limite massimo alle retribuzioni pone rimedio alle differenziazioni, talvolta prive di una chiara ragion d’essere, tra i trattamenti retributivi delle figure di vertice dell’amministrazione” e tale limite “si delinea come misura di razionalizzazione, suscettibile di imporsi a tutti gli apparati amministrativi”.
La Consulta è intervenuta sulla vicenda dei tetti agli stipendi con la sentenza n.124 dello scorso maggio e che ora viene rispolverata alla luce delle polemiche in Sicilia sul tetto di 240 mila euro per i dirigenti dell’Assemblea previsto nell’accordo, firmato tre anni fa, in scadenza a fine mese.
Per i giudici “la disciplina in esame, pur dettata dalla difficile congiuntura economica e finanziaria, trascende la finalità di conseguire risparmi immediati e si inquadra in una prospettiva di lungo periodo” e “si configura come misura di contenimento della spesa, assimilabile agli altri capillari interventi che il legislatore ha scelto di apprestare
negli ambiti più disparati”.
Per la Consulta il tetto di 240 mila euro che fu stabilito dal legislatore nazionale “non è inadeguato in quanto si raccorda alle funzioni di una carica di rilievo e prestigio indiscussi”. “Proprio in virtù di tali caratteristiche – si legge nella sentenza della Corte costituzionale – esso non viola il diritto al lavoro e non svilisce l’apporto professionale delle figure più qualificate, ma garantisce che il nesso tra retribuzione e quantità e qualità del lavoro svolto sia salvaguardato anche con riguardo alle prestazioni più elevate”.
Inoltre, “nell’esercizio della sua discrezionalità, il legislatore ben potrebbe, secondo un ragionevole contemperamento dei contrapposti interessi, modificare nel tempo il parametro prescelto, in modo da garantirne la perdurante adeguatezza alla luce del complessivo andamento della spesa pubblica e dell’economia”. Nella sentenza i giudici sottolineano che anche altre amministrazioni, al di là di quella statale, hanno adottato dei tetti e ne evidenzia l’autonomia decisionale.
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