I giudici del Cga hanno respinto il ricorso presentato dal Ministero dell’Interno e dalla Prefettura di Palermo contro la decisione del Tar di Palermo che aveva già annullato in primo grado l’interdittiva antimafia contro la Trade Eco Service che ha operato a Corleone nella gestione dei rifiuti nel comprensorio.
I giudici amministrativi hanno accolto le tesi degli avvocati dell’azienda: Salvatore Raimondi, Luigi Raimondi e Giuseppe La Barbera. Si chiude così la vicenda di una impresa del settore dei rifiuti che aveva provocato anche lo scioglimento del Comune di Corleone nel 2016 e le nuove elezioni. La Trade Eco Service è un’impresa del settore del trattamento, trasporto e gestione dei rifiuti.
Nel 2016 è stata colpita da un’interdittiva antimafia della Prefettura di Palermo. A determinare la decisione, secondo la prefettura, il fatto che il padre del socio principale della Tes, Salvatore Lo Faso avrebbe avuto rapporti con uno dei figli di Totò Riina e con Rosario Lo Bue reggente del mandamento di Corleone.
Secondo la ricostruzione della prefettura la Tes avrebbe ricevuto tutele e vantaggi, manifestate in occasione dell’affidamento di commesse pubbliche da parte del Comune di Corleone, di cui sempre nel 2016 è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale e il commissariamento in ragione della “permeabilità dell’ente ai condizionamenti esterni della criminalità organizzata”.
“Ma secondo il Cga – affermano i legali in una nota – la ricostruzione della Prefettura non è persuasiva. Come dimostrato dalla difesa della società, infatti, nell’ultimo quinquennio gli affidamenti ricevuti da parte del Comune di Corleone, sono di importo già di per sé abbastanza contenuto. E la maggior parte di essi derivano da servizi prestati durante la consiliatura che ha preceduto quella guidata dal sindaco Savona, la sola che è stata oggetto di scioglimento.
Quanto alla circostanza che gli affidamenti siano stati, in molti casi, senza gara, sulla base di ordinanze sindacali contingibili ed urgenze giustificate in nome dell’emergenza, il CGA afferma che è fatto notorio che tale modalità “costituisce non infrequentemente, nella patologia dell’attuale sistema di gestione dei rifiuti in (larghe parti della) Sicilia, una regola piuttosto che un’eccezione”.
A questo si aggiunga, quale ulteriore dato che indebolisce la tesi della Prefettura che “a partire dal 2013, con la nuova consiliatura, non solo gli affidamenti andarono riducendosi sensibilmente di numero e comunque di entità, ma maturarono anche dei ritardi nel pagamento dei corrispettivi per i servizi resi, come dimostrano i procedimenti monitori che TES ha dovuto avviare nei confronti del Comune per far fronte all’inadempimento e per conseguire i propri crediti; fatti che apparentemente poco o nulla si conciliano con l’assunto per cui TES avrebbe avuto un rapporto privilegiato con il Comune, ricavandone così vantaggi significativi”.
Da qui l’interdittiva che ha di fatto escluso la TES da tutti gli appalti pubblici. Secondo la ricostruzione della prefettura la TES avrebbe ricevuto tutele e vantaggi, manifestati in occasione dell’affidamento di commesse pubbliche da parte del Comune di Corleone. Lo stesso Comune ha subito lo scioglimento del consiglio comunale e il commissariamento in ragione della “permeabilità dell’ente ai condizionamenti esterni della criminalità organizzata”.
Ma secondo il CGA la ricostruzione della Prefettura “non è persuasiva”. I contatti di Lo Faso padre con Lo Bue da soli non dimostrano una infiltrazione della mafia. In più il collegio difensivo dell’azienda è riuscito a dimostrare che nell’ultimo quinquennio gli affidamenti ricevuti dal Comune di Corleone sono stati di importo già di per sé abbastanza contenuto. E la maggior parte di essi derivano da servizi prestati durante la consiliatura che ha preceduto quella guidata dal sindaco Savona, all’epoca dei fatti ancora in sella.
Ma la parte delle sentenza che può fare scuola è quella riguardante la caratterizzazione di questi affidamenti diretti. Il CGA ha verificato che pur essendo stati assegnati all’azienda senza gara sono il frutto di ordinanze sindacali contingibili ed urgenti. In pratica, era l’emergenza a dettare questi affidamenti. Secondo il CGA “è un fatto notorio che tale modalità costituisce non infrequentemente, nella patologia dell’attuale sistema di gestione dei rifiuti in Sicilia, una regola piuttosto che un’eccezione”.
Il collegio difensivo è riuscito anche a dimostrare che “a partire dal 2013, quando si insediò il sindaco Savona (poi decaduto per effetto dello scioglimento), non solo gli affidamenti andarono riducendosi sensibilmente di numero e comunque di entità, ma maturarono anche dei ritardi nel pagamento dei corrispettivi per i servizi resi”. Da qui derivarono infatti anche i procedimenti di messa in mora che TES ha dovuto avviare nei confronti del Comune per far fronte all’inadempimento e per incassare i propri crediti. Secondo il CGA “questi fatti poco o nulla si conciliano con l’accusa secondo cui la TES avrebbe avuto un rapporto privilegiato con il Comune, ricavandone così vantaggi significativi”.