Le Sezioni riunite della Corte dei Conti in speciale composizione, hanno reso pubbliche le motivazioni della sentenza d’appello con cui lo scorso 7 novembre 2018 hanno respinto il ricorso, promosso dal comune di Catania, avverso la deliberazione di dissesto economico finanziario, pronunciato in primo grado nell’adunanza del 4 maggio 2018 dai giudici contabili della sezione regionale di controllo della Sicilia.
I giudici di appello nel merito hanno attestato che “la situazione finanziaria del comune non avrebbe consentito una diversa soluzione, poiché la stessa si è talmente aggravata da non rendere possibile il risanamento” stante che “gli esercizi successivi all’adozione del piano di riequilibrio sono stati caratterizzati da un peggioramento del disavanzo di amministrazione, documentato dai rendiconti approvati”.
Le sezioni unite della Corte dei conti richiamano, confermandole, le ragioni economico-finanziarie del giudizio di primo grado: “La Sezione ha accertato un ulteriore disavanzo, non registrato nei documenti contabili determinato dall’assenza o sottostima, nell’ambito del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015, al 31/12/2015 e al 31/12/2016, di rilevanti fondi obbligatori per legge” ha altresì constatato “che negli esercizi 2015 e 2016 il Comune non ha previsto alcun fondo a copertura dei relativi rischi per il proprio bilancio. L’accantonamento pretermesso, stimato dalla Sezione per il 2015 in € 4.445.919, peggiora il disavanzo effettivo”.
I giudici contabili d’appello, inoltre, segnalano un ulteriore peggioramento della situazione finanziaria dell’Ente “determinata dai debiti fuori bilancio. In disparte tutte le irregolarità riscontrate su quelli inseriti nel piano originario tra le quali il mancato finanziamento e la mancata produzione degli accordi definiti con i creditori in merito alla rateizzazione del pagamento, che pongono in dubbio l’effettiva sostenibilità dello stesso, la Sezione regionale di controllo ha accertato l’emersione di debiti fuori bilancio successivamente alla riformulazione del piano fatta ai sensi dell’art. 1, commi 714, 714 bis e 715 della legge n. 208/2015 (delibera consiglio comunale n. 40 del 29/09/2016). Debiti fuori bilancio ulteriori rispetto a quelli inseriti nel piano riformulato sono emersi nel 2016 e nel primo semestre 2017; inoltre, secondo quanto dichiarato dalla stessa Amministrazione (relazione del Ragioniere generale allegata al ricorso d’appello), da luglio a dicembre 2017 sono emersi ulteriori debiti fuori bilancio per circa 22 milioni di euro. In ordine a detti debiti l’Amministrazione, con la deliberazione n.27/2018, ha dichiarato che intende effettuare apposito accantonamento, nel rendiconto 2017; si tratta tuttavia di una mera manifestazione di intenti” .
Richiamate, tra le ragioni del dissesto, anche il continuo ricorso alle anticipazioni di cassa:“La Sezione Regionale ha al riguardo accertato il ricorso costante negli anni del Comune di Catania alle anticipazioni di tesoreria per importi considerevoli, con scoperto a fine esercizio per importi crescenti nell’ultimo periodo” e “hanno riguardato esercizi nei quali il Comune di
. Catania ha usufruito di ingenti anticipazioni ricevute dalla Cassa Depositi e dalla Regione. Allo stato degli atti, la cassa dell’Ente è in una situazione così deficitaria da non poter sostenere, oltre alle ordinarie esigenze di bilancio, l’onere della restituzione di tutte le anticipazioni ricevute e la provvista necessaria per provvedere al pagamento dei debiti fuori bilancio”.
Infine il dispositivo:“La Corte dei Conti a Sezioni riunite in speciale composizione rigetta il ricorso ed accerta il conseguente obbligo del comune di Catania a dichiarare il dissesto”.