L’ex vicesindaco di Enna, dottor Francesco Colianni, candidato alle ultime elezioni nella lista dell’MPA, ha proposto ricorso dinanzi al TAR Palermo, con il quale ha chiesto l’annullamento del provvedimento di proclamazione degli eletti all’ARS nel collegio di Enna, nella parte in cui comprende e proclama i candidati della lista provinciale di Forza Italia. A tal fine, il ricorrente si è affidato allo studio Fidone Associati, con sedi in Roma, Catania e Vittoria, con un team composto dall’Avvocati Giovanni Francesco Fidone, Rosario Giommarresi e Giulia Cerrelli.
L’azione
L’azione parte dalla constatazione dell’ineleggibilità del candidato nelle liste di Forza Italia, Avv. Francesco Occhipinti, il quale ricopre tuttora il ruolo di Presidente dell’UREGA di Enna ed è pertanto da considerarsi, secondo la tesi difensiva sostenuta, “ineleggibile” in quanto inquadrabile nella figura di dirigente preposto ad uffici di livello dirigenziale generale di amministrazioni statali che operano nella Regione o, al più, come amministratore avente potere di rappresentanza o comunque di organizzazione di un ente dipendente dalla regione.
La ratio dell’ineleggibilità risiede nella necessità, per il nostro ordinamento, di tutelare la libertà del voto, evitando che un soggetto, che è già titolare di determinate cariche o uffici, possa godere di una posizione di “indebito vantaggio” nella competizione elettorale. E infatti Francesco Colianni, al fine di partecipare correttamente alla competizione elettorale, ed entro i termini prescritti dalla Legge, rassegnava le proprie dimissioni dalla carica di vicesindaco del Comune di Enna, proprio per non incorrere in una ipotesi di ineleggibilità.
Le medesime prescrizioni, però, non sono state rispettate dal candidato Occhipinti, poiché questi, pur versando in condizioni di evidente ineleggibilità, ha partecipato alle elezioni ed acquisito numerosi voti per la lista in cui era candidato, ovvero Forza Italia. L’ineleggibilità, difatti, è uno strumento che mira ad esplicare i propri effetti non già in ordine all’esercizio concreto della carica politica di cui si tratta, bensì in ordine ad una fase precedente, ovvero l’esercizio del diritto di voto da parte dell’elettore.
L’annullamento
L’annullamento dei risultati dell’intera lista, dunque, appare l’unico rimedio percorribile, il solo in grado di disinnescare le storture già intercorse, pur preservando i restanti risultati elettorali. Al fine di chiarire maggiormente tale tesi, e di tratteggiare con precisione le ricadute della candidatura dell’Avv. Occhipinti, si consideri esemplificativamente il caso in cui si candidasse, quale deputato regionale, il Prefetto di Enna (soggetto ineleggibile ai sensi della richiamata normativa, al pari dell’Avv. Occhipinti).
Eppure, qualora il Prefetto, pur cosciente della propria posizione, si candidasse, sarebbe in grado di acquisire un numero di voti potenzialmente sostanziale, alterando significativamente (se non radicalmente) il risultato elettorale.
Non solo la lista ove è candidato riscuoterebbe un numero di consensi diverso ed “indebito”, ma sarebbe in grado di togliere voti ad altri candidati ed altre liste, favorendo in questo caso un altro candidato eleggibile appartenente alla medesima lista (si immagini, ad absurdum, un Prefetto che partecipi alla competizione elettorale conseguendo 20.000 preferenze ed un secondo candidato che con poche decine di voti potrebbe divenire deputato all’ARS).
In breve l’Avv. Occhipinti, con la sua sola presenza all’interno della lista ed a prescindere dal numero di voti personali conseguiti, è stato certamente in grado di alterare il risultato elettivo a vantaggio di Forza Italia. Si ricordi, in proposito, che l’elettore ben poteva selezionare la lista prescelta senza far riferimento alla preferenza nominale del deputato, con la conseguenza che la quota parte dei voti senza preferenza rilevata da Forza Italia grazie alla partecipazione di Occhipinti, risulta incorreggibile tramite la semplice revoca ex post dell’ineleggibile.
E non vi è dubbio, infatti, che la presenza dell’Avv. Occhipinti, nella qualità di Presidente dell’Urega, abbia inevitabilmente attribuito autorevolezza alla lista di Forza Italia. Infine si badi che l’elezione per cui è causa riguarda la circoscrizione di Enna, ovvero una piccola realtà alla quale, difatti, sono assegnati unicamente due seggi. Dal numero esiguo di seggi discende che i voti, notoriamente, si vanno a concentrare sulle liste favorite, le più note, quelle appunto “presiedute” dalle personalità più convincenti. La captatio benevolentiae di cui si è parlato poc’anzi, nel caso in esame, esplica pertanto effetti macroscopici e determinanti nell’esito del voto.
Ferma restando, inoltre, la palese ineleggibilità dell’Avv. Occhipinti, la lista elettorale di Forza Italia non avrebbe potuto essere presentata in quanto sarebbe stata illegittimamente formata, non rispettando la normativa sulla parità di genere che deve essere, invero, osservata per la formazione delle liste elettorali. Difatti, non potendo l’Avv. Occhipinti essere inserito nella lista in questione, sarebbe mancata la componente maschile. Nel ricorso sono stati evidenziati, fra l’altro, diversi profili di illegittimità costituzionale della normativa che disciplina l’istituto dell’ineleggibilità.
Dubbi, fra l’altro, evidenziati anche dalla Corte Costituzionale che, con la propria pronunzia n. 84/2006, ha rilevato come quella sull’ineleggibilità rappresenti “una normativa evidentemente incongrua: non assicura la genuinità della competizione elettorale, nel caso in cui l’ineleggibilità sia successivamente accertata; induce il cittadino a candidarsi violando la norma che, in asserito contrasto con la Costituzione, ne preveda l’ineleggibilità; non consente che le cause di ineleggibilità emergano, come quelle di incandidabilità, in sede di presentazione delle liste agli uffici elettorali”.
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