L’erogazione di fondi pubblici nel settore agricolo può talvolta riservare amare sorprese per gli imprenditori. È quanto accaduto ad alcune aziende agricole del palermitano che, dopo aver ottenuto un finanziamento milionario dal PSR Sicilia, si sono viste revocare i fondi e richiedere la restituzione delle somme. Tra queste anche gli eredi di un imprenditore che, dopo aver rinunciato al progetto prima ancora dell’erogazione del finanziamento, si è ritrovato ingiustamente coinvolto nella vicenda.

Il progetto ambizioso e la rinuncia di un socio

Nel lontano 2009, alcune aziende agricole del palermitano avevano intenzione di costituire un’associazione temporanea di scopo per realizzare un ambizioso progetto imprenditoriale da 1 milione di euro, finanziato con i fondi della misura 124 del PSR Sicilia 2007-2013. Tuttavia, prima dell’approvazione della domanda di finanziamento e della concessione dello stesso, il signor T.R., all’epoca ottantenne, di Campofelice di Roccella e socio della costituenda associazione, comunicava al consorzio mandatario la volontà di ritirarsi dal progetto.

La revoca del finanziamento e le richieste di restituzione

Nel frattempo, l’associazione sostituiva il socio rinunciatario e proseguiva nell’intento di realizzare il progetto da 1 milione di euro. Dopo alcuni anni però, l’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura revocava il finanziamento all’associazione e richiedeva la restituzione delle somme già erogate. Inoltre, l’AGEA intimava la restituzione delle somme anche agli eredi del signor T.R., nel frattempo deceduto.

L’azione legale degli eredi

Gli eredi del signor T.R., di Campofelice di Roccella, si rivolgevano quindi agli avvocati Girolamo Rubino e Alessio Costa per impugnare l’ingiunzione di pagamento emessa da AGEA. In particolare, i legali citavano in giudizio l’Agenzia davanti al Tribunale di Roma, dimostrando l’estraneità del loro assistito, e quindi dei suoi eredi, dall’associazione temporanea di scopo. Chiedevano pertanto al Tribunale di dichiarare l’illegittimità dell’ingiunzione di pagamento, dal momento che gli eredi di T.R. non erano tenuti in alcun modo alla restituzione delle somme.

La sospensione dell’ingiunzione di pagamento

Il Tribunale di Roma, con provvedimento del 12 luglio 2024, ha accolto le argomentazioni degli avvocati Rubino e Costa, sospendendo l’efficacia esecutiva dell’ingiunzione di pagamento emessa da AGEA. Pertanto, nelle more del giudizio, gli eredi del signor T.R., titolare dell’omonima azienda agricola, nulla dovranno all’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura.