“Il regolamento movida è legittimo”. La seconda sezione del Tar di Palermo, presieduta da Federica Cabrini, ha rigettato il ricorso intentato da alcuni residenti contro il Comune di Palermo e il gestore di una discoteca di Mondello. La decisione è arrivata oggi (11 giugno 2024), al termine di una lunga diatriba burocratica. I ricorrenti, in particolare, contestavano alcune parti dell’articolo 6 dell’atto varato dal Consiglio Comunale ad inizio anno, in particolare quelle relative alla diffusione sonora durante le ore notturne e alla necessità di garantire il quieto vivere degli abitanti dei quartieri marinari di Palermo.

La sentenza ribadisce la bontà del regolamento movida – ha commentato ai microfoni di BlogSicilia l’assessore alle Attività Produttive Giuliano Forzinetti -. Un documento che tutela l’interesse al quieto vivere dei residenti senza però danneggiare la legittima attività economica delle attività commerciale delle borgate marinare”. Secondo quanto previsto dal regolamento movida, per i pubblici esercizi “insistenti su tutta la fascia costiera cittadina … la diffusione sonora anche all’interno del locale di pubblico esercizio è vietata dalle ore 2,00 alle ore 10,00”. Previsione normativa che di fatto rappresenta un futuro elemento cardine della gestione di simili attività di intrattenimento all’interno delle borgate marinare della città, in particolare nel periodo estivo.

I giudici: “Ricorso contro regolamento movida infondato”

Secondo i giudici amministrativi infatti, “l’infondatezza del ricorso discende dal fatto che il regolamento impugnato…non arreca alcun irragionevole pregiudizio al diritto al riposo dei ricorrenti-persone fisiche; né distingue irragionevolmente tra lavoratori residenti nella fascia costiera di Palermo e lavoratori residenti in altre aree della città“. In pratica, in base a quanto rappresentato dal TAR nella sentenza, il regolamento movida non arrecherebbe pregiudizi in tal senso.

I residenti inoltre avevano contestato il diritto al quieto vivere, messo a rischio a loro giudizio dalle possibili produzioni musicali di discoteche o di altre attività commerciali simili. Nella sentenza però si legge che tale esigenza “è ulteriormente tutelata dai commi 1 e 10 dell’art. 6 del regolamento “Movida”, i quali prevedono rispettivamente: l’obbligo per il titolare del pubblico esercizio di osservare tutte le disposizioni in materia di emissioni acustiche, nonché di adottare ogni possibile accorgimento alfine di non disturbare il riposo e la quiete pubblica (c. 1); la possibilità, per l’amministrazione comunale, proprio con riguardo agli esercizi in questione , di individuare ulteriori limitazioni per garantire il riposo notturno, nonché di emanare ulteriori atti che garantiscano fasce temporali di quiete e riposo e mantenimento del decoro”.

Chiarito il contesto normativo di riferimento, è evidente l’inconsistenza delle doglianze dei ricorrenti – si legge nella sentenza -. Non può, infatti, ragionevolmente sostenersi che le previsioni in parola disattenderebbero le finalità di corretto bilanciamento tra le esigenze di quiete e quelle di svago, posto che – come si è visto – ciò che cambia, in buona sostanza, fra esercizi…siti in fascia costiera rispetto agli omologhi esercizi siti in altre parti della città, è unicamente l’ora finale di diffusione sonora interna ai locali durante i giorni feriali (venerdì escluso), fermi restando tutti gli accorgimenti perché tale diffusione sonora interna non abbia ripercussioni all’esterno”.

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