Un medico siciliano 40enne in servizio nell’Unità Operativa di Radiologia interventistica dell’Ospedale Maggiore Policlinico di Milano, aveva partecipato ad una procedura di mobilità indetta dall’ARNAS Civico nella disciplina di neuroradiologia , ma era stato escluso perchè non in possesso della qualifica corrispondente al posto messo a concorso. Il radiologo ha allora proposto un ricorso davanti al TAR Sicilia Palermo, lamentando l’illegittimità del provvedimento di esclusione, essendo tra l’altro rimasti vacanti tre posti di neuroradiologia.
Ma l’Ospedale Civico non ci sta e si costituisce in giudizio difeso dall’Avvocato Girolamo Rubino. Per l’Azienda ospedaliera il ricorso era inammissibile o, comunque, infondato.
Secondo la tesi sostenuta dall’Avvocato Rubino sussiste un difetto di giurisdizione, ovvero non tocca al tar pronunciarsi sui concorsi per mobilità interna ma piuttosto al giudice del lavoro. Rubino citava precedenti giurisprudenziali secondo cui la giurisdizione del giudice ordinario sulla mobilità esterna deve ritenersi sussistente anche a fronte di una valutazione comparativa dei candidati partecipanti alla selezione.
Il TAR Sicilia, Palermo,Sezione Prima, Presidente il Dr. Calogero Ferlisi, Relatore la Dr.ssa Aurora Lento, condividendo l’eccezione formulata dall’Avvocato Rubino. ha dichiarato il ricorso introduttivo inammissibile; pertanto il giovane radiologo, escluso dalla procedura di mobilità,alla luce della sentenza resa dal TAR potrà o riassumere il giudizio davanti al Giudice Ordinario, o partecipare al concorso per la copertura di tre posti di neuroradiologia rimasti vacanti
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