E’ legittima l’esclusione di una coop sociale dall’accreditamento per l’erogazione dei servizi socio-assistenziali. Il Comune di Partinico aveva tutto il diritto di applicare determinati criteri che hanno portato a questa decisione. In questo modo si è pronunciato il Tar riguardo a un contenzioso che si era instaurato tra l’ente locale e la cooperativa “Nido d’argento”. La linea di pensiero e le condotte del municipio sono state corrette secondo i giudici amministrativi.
I motivi del ricorso
Il ricorso era partito dalla cooperativa che si era vista escludere dal sistema voucher per l’erogazione dei servizi socio assistenziali. In pratica di tratta di forme di assistenza sociale che spettano ai cittadini aventi diritto i quali vengono dotati di un voucher per scegliere liberamente a chi far svolgere il servizio. Ovviamente per poter erogare questo servizio la cooperativa deve essere iscritta nell’apposito albo ed il Comune aveva estromesso la Nido d’argento. Il motivo? Non è considerata affidabile.
Cosa era accaduto
Questa esclusione nasce da un precedente tra Comune e cooperativa. Lo scorso anno i commissari prefettizi del municipio decisero di revocare la gestione di un bene confiscato alla Nido d’argento. In pratica la cooperativa non avrebbe dato seguito all’attivazione del centro antiviolenza nonostante da tempo oramai lo avesse tra le proprie disponibilità. Sulla base di questo episodio pregresso la cooperativa è considerata per legge “inaffidabile”.
La tesi della cooperativa
Per il legale della Nido d’argento l’inadempimento non sussisterebbe: “Avverso il provvedimento è stato proposto ricorso straordinario al Presidente della Regione. L’affidamento del centro antiviolenza è avvenuto attraverso una procedura di evidenza pubblica non rientrante nella materia degli appalti pubblici, mentre l’accreditamento consiste nell’iscrizione ad un albo previo accertamento di requisiti soggettivi e professionali”.
La sentenza del Tar
Il Tar ha invece dato ragione al Comune sostenendo che è legittimo il ricorso alla materia dell’inadempimento. Per questo motivo il ricorso è stato rigettato e la cooperativa condannata al pagamento delle spese di giudizio pari a circa 3 mila euro.
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