“E nel nome del padre? La conflittualità genitoriale e il diritto del minore alla bigenitorialità”: è questo il titolo di un recente convegno organizzato a Villa Filippina dall’Associazione Giuristi Siciliani (AGIUS). Quando la coppia finisce, l’amore per mamma e papà resta. Sembra banale, ma per molti genitori affermare un principio d’amore in sintonia col diritto del minore a preservare la sfera delle proprie emozioni verso i propri genitori, anche quando questi si separino, può costare caramente. E nelle aule di giustizia sono talvolta costretti a rincorrere qualche notte in più per non far pesare ai figli il proprio allontanamento, in alcuni casi anche subito per iniziativa dell’altro genitore.
La conflittualità genitoriale, presenti numerosi legali
Si è parlato di conflittualità genitoriale al planetario di Villa Filippina, occasione che ha visto la presenza di numerosi legali esperti in diritto di famiglia con lo scopo di fare il punto della situazione sullo stato della giurisprudenza.
Il diritto-dovere della bigenitorialità
Dopo i saluti dell’avvocato Francesco Leone, Presidente di AGIUS, il primo dei relatori, l’avvocato Loris Mantia, si è soffermato sul diritto-dovere della bigenitorialità, il diritto di crescere i figli per assicurarne uno sviluppo armonico a livello psico-fisico.
Vivere lontani da un genitore
Sì, perché vivere lontani da un genitore (e sono generalmente i padri a farne le spese insieme ai figli che se ne devono privare) dopo la crisi della coppia, non è solo uno stress emotivo per i ragazzi, a volte anche in tenera età, ma può scatenare vere e proprie patologie cliniche, come ad esempio la disregolazione emotiva che genera attacchi di panico. Ce lo assicura la dottoressa Claudia Bongiorno, psicoterapeuta, altra relatrice ai lavori, che si sofferma sull’identità del padre e sul ruolo della psicanalisi, scienza che senza troppi giri di parole – prosegue nel suo intervento – ci dice aver scritto meno pagine rispetto alla figura parimenti importante della madre.
L’importanza della figura paterna
Ed è nell’importanza fondativa del padre, infatti, secondo la Bongiorno, che nasce il limite da cui deriva il desiderio. Il senso dell’identità paterna nella società odierna sembra smarrito, oltremodo nelle separazioni conflittuali e in cui i padri separati – che nelle società antiche incarnavano per i figli il senso dell’autorità e della legge (e quindi del limite) – divengono “padri amici”, in una metatesi linguistica che li fa divenire “drepa”. Un’inversione di fonemi, spia di una analoga confusione di cui sono sempre i figli le vittime finali.
Cosa ha stabilito il legislatore italiano
E quindi, la professione forense? Come può aiutare a far vivere i figli con maggiore serenità quando la separazione diventa conflittuale? Partiamo da una certezza. Il legislatore italiano sembra sul punto avere le idee chiare, laddove nel lontano 2006, con la legge 54, in tema di separazione dei genitori e affido condiviso dei figli, ha espressamente fornito il paradigma fondativo che deve animare la crescita dei figli. Ciascun genitore, infatti, esercita pari potestà genitoriale sui figli e assume, d’intesa con l’altro genitore, le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all’istruzione, all’educazione e alla salute. Rimane parimenti certo quanto sostiene la normativa a proposito che i figli debbano continuare a godere di un rapporto equilibrato e continuativo con ambedue i genitori, conservando rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
L’approccio “maternal preference”
E qui – secondo gli addetti ai lavori – le vicende processuali sono purtroppo largamente ostaggio di approcci di “maternal preference” ancorché formalmente tale aspetto sia contrario alla stessa ratio della normativa vigente (appunto la legge 54 del 2006) che, a detta dello stesso Marino Maglietta (ideatore e promotore della stessa legge nonché Presidente dell’associazione nazionale “Crescere insieme”, ndr) si è rivelata una “delusione”, tradita nella sua pratica attuazione, come ricorda l’avvocato Mantia. Il quale evidenzia come la tendenziale parità di tempi tra i due genitori sia la regola che dovrebbe ispirare ogni decisione pretoria (come d’altronde ogni istanza in tribunale avanzata dalle parti, salvo chiaramente casi nei quali non possa darsi luogo a tale “neutralità”, rendendosi necessario privilegiare un genitore tra i due, come nei casi di conclamata violenza). Nelle aule di giustizia, invero, sembra dominare un orientamento che riconosce, di fatto, un collocamento prevalente presso la dimora di uno dei due genitori (generalmente è la madre) con un “diritto di visita” a favore dell’altro genitore “non collocatario” (locuzioni francamente singolari per il genitore che ne subisce gli effetti) e che, per grandi linee, si sostanzia in due pomeriggi a settimana, con weekend alternati.
“Frequentazione dei genitori paritaria con il figlio”
L’avvocato Mantia ha evidenziato come la qualità del rapporto genitoriale non possa validamente esercitarsi se non connessa a una insopprimibile quantità di tempo che deve riconoscersi alla qualità stessa della relazione (per fare il genitore occorre averne la disponibilità, anche temporale!), sottolineando l’importanza di dare concreta attuazione a quanto ha stabilito più volte la Cassazione (da ultimo, sentenza 17221 del 2021) secondo cui “la tutela dell’interesse morale e materiale della prole, deve tendenzialmente comportare, in mancanza di gravi ragioni ostative, una frequentazione dei genitori paritaria con il figlio”.
Le linee guida del Tribunale di Brindisi
In questo senso si dirigono altresì le linee guida del Tribunale di Brindisi, di cui si auspica l’adozione anche da parte degli altri Tribunali, come condivide altresì il professore Salvatore Pugliese, coordinatore regionale dell’Associazione “Mantenimento Diretto”: il profilo del mantenimento diretto, infatti, dovrebbe anche nella prassi giurisprudenziale saldarsi affinché ciascun genitore, dopo la separazione, assuma la sua parte dei compiti per la cura dei figli, sopportandone conseguentemente, nella forma ordinariamente che andrebbe privilegiata, gli oneri economici che ne derivano.
La conflittualità anche economica
Una conflittualità, quella economica, non minore nella crisi separativa – secondo quanto chiosa l’avvocato Valentina Li Mandri (componente del Direttivo AGIUS) e che nel panorama odierno evidenzia una divaricazione tra legge e prassi per effetto della quale – come prosegue il tribunale di Brindisi nelle sue linee guida – le aspettative della riforma del 2006 “vengono spesso disattese dal provvedimento, per cui chi se ne sente penalizzato tende o a reclamarlo – tornando dal giudice – o a non rispettarlo, ugualmente provocando per iniziativa dell’altra parte un nuovo ricorso alla giustizia”. In un circolo vizioso e conflittuale che avvelena i figli che chiedono solo di poter continuare ad amare i loro genitori.
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