I giudici del consiglio di giustizia amministrativa hanno accolto il ricorso di Terna per il costo dello spostamento dei sottoservizi per la realizzazione delle nuove linee del Tram a Palermo. Serviranno così per realizzare l’opera otto milioni che dovranno essere a carico dell’ente appaltante, Palazzo delle Aquile. È quanto hanno stabilito i giudici del Cga presieduto da Ermanno de Francisco che hanno ribaltato al decisione del Tar dando ragione alla società che si occupa della gestione delle linee di alta tensione che interferiscono con la realizzazione dell’opera e il passaggio dei binari.

La sentenza

“L’amministrazione comunale – come si legge nella sentenza – ha allocato illegittimamente i costi dei lavori per la risoluzione delle interferenze in capo agli enti gestori dei sotto servizi a rete”. Qualsiasi spostamento dei pubblici servizi di proprietà degli Enti (Enel, Telecom, Wind, Infostrada, Albacom, Amg, Amap, Infrate, etc……..) dovesse rendersi necessario deve essere finanziato da fondi pubblici.

“Nel caso in esame, il quadro economico prospettato dal Comune di Palermo nel progetto preliminare di realizzazione dell’opera, prevedeva una voce di costo per ‘sottoservizi’ pari a circa 8.000.000 di euro posti all’interno del costo complessivo dell’opera quantificato in euro 275.000.000 – si legge nella sentenza – per la copertura finanziaria, nella relazione istruttoria depositata presso il ministero delle infrastrutture il Comune di Palermo afferma che le fonti di finanziamento dell’opera sono da individuarsi: in euro 198.872.027 derivanti dal Patto per lo Sviluppo della Città di Palermo – Attuazione degli interventi prioritari – FSC 2014/2020, per euro 48.128.000 da fonti regionali e per euro 5.661.519 dall’avanzo in residuo della linea tramviaria in esercizio. Sarebbe quindi chiaro che, nella stessa previsione dell’Amministrazione, che l’intero costo di realizzazione dell’opera sia da ritenersi sottoposto a finanziamento attraverso canali di spesa pubblica, e non attraverso la parziale riallocazione – per la parte relativa alle interferenze – in capo agli enti gestori terzi.

L’ente gestore è tenuto a collaborare – in caso di realizzazione di un’opera pubblica – all’eliminazione delle interferenze. tale collaborazione attiene propriamente alle competenze dell’ente gestore. Le spese sono poste a carico del soggetto aggiudicatore”. Anche le spese di giudizio quantificate in 10 mila euro sono a carico del Comune.

Articoli correlati