“La nuova ordinanza modifica un punto che era di fondamentale importanza per i titolari degli esercizi pubblici e che aveva generato parecchie perplessità: non ci sarà più una responsabilità diretta per l’eventuale consumo di alcolici in contenitori di vetro all’esterno dei locali e dell’eventuale area di suolo pubblico ad essi concessa. Era impensabile che i gestori degli esercizi potessero affrontare il problema della violazione delle regole in una zona non di loro competenza”.
Lo dice Antonio Cottone, presidente di Fipe Confcommercio Palermo dopo la nuova ordinanza del sindaco di Palermo sulla somministrazione degli alcolici nei locali pubblici.
“Siamo i primi sostenitori – prosegue Cottone – del rispetto della legalità e continueremo a impegnarci, per quanto di nostra competenza, per evitare il fenomeno della “movida selvaggia”: proprio per questo abbiamo sollecitato il massimo controllo possibile da parte delle forze dell’ordine anche per fronteggiare i sempre più dilaganti fenomeni di abusivismo”.
“Anche l’allungamento dell’orario di apertura fino alle 2 – conclude Cottone – può dare un po’ di respiro in più alle attività commerciali. È stato dimostrato ancora una volta che l’ascolto delle ragioni delle categorie interessate produce buoni frutti, specialmente quando scaturiscono dal comune senso di responsabilità”.
Intanto il Comune di Palermo ha pubblicato una ordinanza che chiarisce il punto 4 di quella già in vigore.
Si è reputato opportuno chiarire il punto per evitare interpretazioni ed applicazioni contraddittorie.
La precisazione consiste nel rendere esplicito che dalle ore 24 gli esercenti, oltre che vendere e somministrare in loco, possono anche vendere per asporto ma non in contenitori di vetro o bottiglie.
Ciò è valido solo per gli esercenti di “vendita e somministrazione” e sempre fino alle ore 1.30, con chiusura dei locali alle 2.
Ma c’è anche chi. come BlogSicilia vi ha spiegato oggi, considera “contraddittoria” l’ordinanza di Orlando sulla movida. Lo sostiene l’avvocato Nadia Spallitta.
“I problemi della movida siciliana – dice Spallitta – non possono essere affrontati con provvedimenti illegittimi e contraddittori, e per molti aspetti, inutili se non dannosi. L’ultima ordinanza del Sindaco di Palermo, del 25 giugno 2020, a mio avviso, infatti, è illegittima sotto numerosi profili: in primo luogo, in Sicilia, dotata di competenza esclusiva in materia di enti locali, non opera l’articolo 50 comma 7 bis del dl 267/2000, che attribuisce al Sindaco il potere di limitare gli orari di vendita di bevande alcoliche e superalcoliche, per la tutela della tranquillità dei residenti. Infatti, come dice anche il Tar Palermo in tempi recenti, le norme del decreto legislativo 267/2000 non si applicano se non siano state espressamente recepite. E l’articolo 50 non è stato recepito. L’ordinanza del Sindaco si fonda, quindi, su una norma che in Sicilia non si applica”.