Una costruzione abusiva oggetto di sanatoria non può essere sanzionata dalla Regione per la violazione dei vincoli paesaggistici. Lo ha stabilito il Tar annullando una sanzione irrorata dal Dipartimento regionale dei Beni culturali e dell’Identità Siciliana.
Il Tribunale Amministrativo Palermitano, chiamato a pronunciarsi sul ricorso avente ad oggetto un’indennità risarcitoria richiesta dal Dipartimento regionale dei Beni culturali e dell’Identità Siciliana per il presunto danno arrecato al paesaggio, nel Comune di Agrigento, frazione di San Leone, a seguito dell’edificazione di opere
abusive, oggetto poi di istanza di sanatoria edilizia che è stata rilasciata, ha condiviso le argomentazioni proposte dall’Avv. Michele Cimino, con l’Avv. Giorgio Troja e il Dott. Oscar Di Rosa.
È stata considerata illegittima la sanzione irrogata dal Dipartimento regionale dei beni culturali e dell’identità siciliana al proprietario di un immobile a San Leone.
Il Tar Sicilia-Palermo, con sentenza breve del 23 gennaio 2020, ha accolto la tesi del ricorrente, patrocinato dallo studio Michele Cimino, e ha annullato i provvedimenti emessi dall’Amministrazione Regionale con cui si contestava una presunta violazione del vincolo paesaggistico per via di un immobile donato dal padre dell’attuale proprietario e sito lungo il litorale agrigentino di San Leone.
La sentenza in questione, pronunciata dalla I sezione del TAR Palermo, conferma un orientamento della giurisprudenza amministrativa, offrendo una soluzione in grado di garantire tutela al privato che abbia costruito l’edificio prima dell’entrata in vigore della Legge Galasso (L.431/1985), la prima ad apporre il vincolo paesaggistico in questione sulla zona.
“La situazione a livello locale è molto preoccupante: pur essendoci fondate ragioni giuridiche a sostegno dell’illegittimità dei provvedimenti dell’Amministrazione, molti abitanti della Città dei Templi, proprietari di edifici costruiti verso la fine degli anni ’70 e inizi anni ’80, per via delle lungaggini processuali e dell’alea insita in un processo, preferiscono spesso far fronte alle sanzioni comminate dall’Assessorato, talvolta ingenti, piuttosto che impugnare i provvedimenti sanzionatori – dice l’Avv. Michele Cimino, patrocinatore del giudizio – Partendo dalla natura sanzionatoria della misura prevista per la violazione del vincolo paesaggistico, ha sostenuto, come sancito nell’ art. 1 L.689.1981, che “nessuno può essere destinatario di sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione ”.
La Legge Galasso è stata infatti introdotta con la L.431/1985, non coinvolgendo proprio alla luce dell’art. 1 della L.689/1981, tutti quei fabbricati sorti prima di tale data. D’altronde è impensabile che qualcuno venga punito sulla base di un vincolo non esistente al momento della costruzione.
I giudici amministrativi, sposando la tesi difensiva, hanno così statuito che l’immobile, realizzato nel 1973 in Zona B del D.M. “Gui-Mancini”, non potesse essere oggetto di alcun provvedimento sanzionatorio, essendo stato apposto solo successivamente il vincolo paesaggistico (L.431/1985) alle preesistenti zone di interesse archeologico, annullando la sanzione pecuniaria e scongiurando il pagamento della sanzione da parte del ricorrente.
(nella foto il lungomare di San Leone)
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