Palermo

Guerra legale sulla “follia” di Barreca, il 22 novembre il ricorso contro la scarcerazione

Si è svolta stamattina, davanti al gip di Termini Imerese, l’analisi della perizia psichiatrica disposta dal giudice su Giovanni Barreca, il muratore di Altavilla Milicia che, con la figlia 17enne e una coppia di fanatici religiosi, a febbraio scorso ha sterminato moglie e due figli nel corso di un folle esorcismo. Pm e legali dell’imputato, che la perizia ha dichiarato totalmente incapace di intendere e di volere, hanno fatto domande agli esperti.

Il ricorso

E’ stato invece fissato al 22 novembre, davanti al tribunale del Riesame, il ricorso della Procura di Termini Imerese, che indaga sulla vicenda, contro l’ordinanza di revoca del carcere e l’applicazione provvisoria della misura di sicurezza del ricovero in una Rems disposte dal gip per Barreca dopo le conclusioni sul vizio di mente. I pm hanno lamentato l’assenza del contraddittorio sostenendo che il gip abbia revocato la misura cautelare senza il preventivo parere della Procura.

Le osservazioni della procura

“Peraltro – ha osservato la Procura in una nota – l’ordinanza è stata emessa ancor prima di comunicare alle parti l’avvenuto deposito della perizia e, dunque, sulla base delle sole risultanze dell’elaborato depositato dal collegio peritale nominato dal Gip”. I pm hanno reso noto che il loro consulente, a differenza di quello del giudice, ha definito Barreca solo “parzialmente incapace di intendere e di volere e con un elevatissimo grado di pericolosità”.

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L’impugnazione

“L’impugnazione si è resa necessaria in quanto, ad avviso di questo ufficio, l’ordinanza e i consequenziali provvedimenti integrativi e correttivi si pongono in antitesi con i principi concernenti il rispetto del contradditorio processuale tra le parti, oltre a presentare profili di contraddittorietà e illogicità motivazionale” si legge in una nota della Procura. “Con la stessa – prosegue la nota – sono state, difatti, disposte la revoca della misura cautelare personale in assenza del preventivo parere del Pubblico Ministero, nonché l’applicazione della provvisoria misura di sicurezza in assenza di qualsivoglia richiesta o istanza del Pubblico ministero”.

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