Nuovi aggiornamenti sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri dedicati al possesso del “green pass” negli ambienti di lavoro. Sono dei giorni scorsi le ulteriori precisazioni di Palazzo Chigi.
La più attesa, anche in relazione a quanto occorso a una docente di scuola primaria in provincia di Viterbo, allontanata dal servizio durante una lezione ai piccoli allievi, trova risposta nel quesito n. 12. Il Ministero, precisa espressamente che “il green pass deve essere valido nel momento in cui il lavoratore effettua il primo accesso quotidiano alla sede di servizio e può scadere durante l’orario di lavoro, senza la necessità di allontanamento del suo possessore”.
Altre precisazioni utili riguardano il caso di chi svolge assistenza alla persona (personale badante): “Se la badante non possiede il green pass non potrà accedere al luogo di lavoro. Resta impregiudicato il prevalente diritto della persona assistita di poter fruire senza soluzione di continuità della assistenza necessaria ricorrendo ad altro idoneo lavoratore. Se la badante è convivente con il datore di lavoro dovrà quindi abbandonare l’alloggio”. Ma – proseguono le Faq (al momento di redazione del presente articolo la n. 19) nel caso di positività di chi presta assistenza e sia pure convivente della persona assistita, conseguenza inevitabile sarà “il divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena. Se la badante è convivente non potrà chiaramente allontanarsi dalla casa nella quale vive”. Sempre con riferimento a tale categoria di personale, è precisato infine che, in caso di sospensione del rapporto d’impiego per mancanza di “green pass”, è corretta la mancata attribuzione delle componenti di vitto e alloggio “in virtù della mancata esecuzione della controprestazione lavorativa”.
Un’ulteriore Faq riguarda infine l’obbligo di possesso del “green pass” anche per chi eserciti attività commerciali che abbiano luogo all’aperto: il Ministero chiosa sul punto che il possesso del certificato verde “non è collegato al fatto che la sede in cui si presta servizio sia all’aperto o al chiuso”.