Giornata da incubo per centinaia di passeggeri. Dovevano raggiungere Bergamo, ma il volo ha riportato oltre quattro ore di ritardo all’atterraggio.
È accaduto, ieri, con il volo Palermo Bergamo FR6148, con pesanti disagi per i passeggeri della compagnia aerea Ryanair.
Il racconto della vicenda
I passeggeri, quindi, sono stati costretti a trascorrere ore nell’aeroporto di Palermo, vedendo rinviato il proprio volo in partenza inizialmente alle 15.50 e atterrato solamente alle 1.44 dell’indomani.
“Un disservizio che ha portato non pochi disagi per i passeggeri desiderosi di raggiungere la città bergamasca, che, però, grazie all’assistenza gratuita di ItaliaRimborso, possono ottenere 250 euro come compensazione – dicono dall’associazione – Sembra che il ritardo, infatti, sia dovuto a problematiche della compagnia aerea ed il team sostiene che ci possano essere gli estremi per l’applicazione del Regolamento Comunitario 261/2004″.
I precedenti
Appena ieri si era appreso di un’altra vicenda. Un ritardo del volo di oltre 3 ore vale per quattro palermitani un risarcimento da 250 euro ciascuno. A sborsarli la compagnia con la quale viaggiavano questa estate “colpevole” della disavventura in seguito ad un’azione legale di Adiconsum. Non è stato necessario nemmeno ricorrere alle vie legali. La compagnia ha sborsato la somma a seguito di un accordo tra le parti.
La vicenda
Il volo era quello della compagnia Volotea che, a causa di un problema tecnico, aveva portato un notevole ritardo. Le cause erano da addebitare all’impianto di aria condizionata non funzionante. I quattro palermitani erano arrivati a destinazione, vale a dire all’aeroporto di Olbia, a mezzanotte mentre l’arrivo era previsto per le 20,45 del 13 luglio scorso. Per ognuno di loro adesso è arrivato un indennizzo di 250 euro ciascuno, grazie al lavoro svolto dai legali di Adiconsum Palermo Trapani. Il ritardo prolungato all’arrivo di oltre 3 ore rispetto a quello previsto aveva provocato un notevole disagio ai passeggeri che, al loro ritorno a Palermo, si erano rivolti proprio all’associazione.
In via extragiudiziale
La questione è stata trattata dai legali in via extragiudiziale, senza alcun intervento da parte del giudice di pace, accelerando di molto l’iter procedurale. Il guasto motivo del ritardo è stato valutato come “circostanza non straordinaria”, rientrante sotto il controllo della compagnia aerea e quindi evitabile facendo maturare cosi il diritto ad una indennità pari in totale a mille euro. “La compensazione pecuniaria non è dovuta se il vettore aereo può dimostrare che il ritardo prolungato del volo è legato a circostanze eccezionali che non si sarebbero comunque potute evitare, anche se fossero state adottate tutte le misure del caso – spiega Antonio Rocco, responsabile Adiconsum Palermo Trapani -. Ma in questo caso c’era la responsabilità della compagnia”.
Il regolamento
I legali hanno dunque fatto riferimento al regolamento Ue 261/2004 che ha istituito una vera e propria “Carta dei diritti del passeggero” relativa ai voli (di linea, charter, low cost) in partenza in ambito comunitario. Testo che enuncia di fatto i diritti dei passeggeri nei casi di cancellazione, negato imbarco, ritardo prolungato dei voli e nelle ipotesi di smarrimento dei bagagli. Prevedendo, a carico delle compagnie aeree, obblighi di assistenza, informazione, compensazione pecuniaria e riprotezione su altri voli.
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