Vincenzo Macaione “non ha violato i doveri di lealtà, probità e correttezza, non risulta aver partecipato all’adozione di atti gestionali della società antieconomici e che ne hanno comportato il dissesto, ma risulta, al contrario, che ha ripetutamente sollecitato gli interventi di ricapitalizzazione necessari al risanamento della società”. Ad affermarlo è il collegio di garanzia dello Sport che ha depositato le motivazioni della sentenza emessa qualche settimana fa con cui è stato accolto il ricorso dell’ex vicepresidente del U.S. Città di Palermo, Vincenzo Macaione.
Il manager era stato citato nel procedimento disciplinare legato alla gestione del “vecchio” Palermo Calcio e al suo successivo fallimento. Macaione era assistito dall’avvocato tributarista Alessandro Dagnino e dall’avvocato Ambrogio Panzarella, rispettivamente managing partner e senior associate dello studio legale LEXIA Avvocati.
“Il pieno accoglimento del ricorso – ha commentato l’avvocato Alessandro Dagnino – è ragione di un vivo apprezzamento in quanto, con la sentenza, i giudici hanno fatto proprie le deduzioni della difesa e hanno ritenuto provata nel merito l’assoluta corretta gestione promossa da Vincenzo Macaione, nei due mesi di vicepresidenza della società sportiva. Questi ha tempestivamente rappresentato al socio unico l’esigenza di effettuare gli interventi finanziari di ricapitalizzazione necessari al risanamento della società”.
La decisione è stata assunta da un collegio di cinque persone guidato da Franco Frattini (presidente) e composto da Dante D’Alessio (relatore), Mario Sanino, Manuela Sinigoi e Massimo Zaccheo.
Con la sentenza il collegio di garanzia del Coni, organo di giustizia di massimo grado nell’ordinamento sportivo, ha escluso ogni addebito oltre che per l’ex vicepresidente Vincenzo Macaione anche per l’ex presidente Alessandro Albanese e per Jonh Michael Traecy.
Il procedimento verteva sulle responsabilità per i danni cagionati alla società sportiva. I soggetti coinvolti secondo le accuse della Procura sportiva, avrebbero cagionato un danno alla società attraverso alcune operazioni, quali l’acquisto di rami d’azienda finalizzati alla compensazione di debiti fiscali con crediti d’imposta inesistenti.
La decisione riguarda anche Daniela De Angeli, Laura Giordani, Silvana Rita Zamparini, Maurizio Zamparini; i cui ricorsi sono stati respinti. I ricorsi di Andrea Bettini ed Emanuele Facile sono stati invece accolti con rinvio alla Corte federale d’appello.