Gestione quanto meno poco consapevole e trasparente. Gravi criticità in grado di compromettere l’intera azione di riequilibrio, in quanto tese a dissimulare il reale andamento gestionale rispetto agli obiettivi di risanamento prestabiliti, attraverso l’occultamento di ulteriori e rilevanti passività, che finiscono per aumentare considerevolmente il divario rispetto agli obiettivi di risanamento prefissati. Questa una estrema sintesi delle motivazioni, depositate il 6 dicembre 2017, con le quali la Corte dei Conti, a Sezioni riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione, Presidente Alberto Avoli ed Estensore Giuseppe Maria Mezzapesa, ha rigettato il ricorso presentato dal comune di Monreale, contro la delibera di dissesto, emessa il 18 ottobre 2017.
I magistrati contabili, nella lunga relazione, hanno respinto i vari punti in cui il legale dell’Ente, l’avvocato Carlo Comandè, si era opposto alla delibera di dissesto, con ricorso presentato il 12 maggio e notificato il 9 giugno.
La Sezione regionale conclude la propria analisi con un giudizio negativo rispetto al tentativo di prevenzione del dissesto finanziario attraverso una manovra di riequilibrio pluriennale. Ciò, sia per la totale inattendibilità della quantificazione dei fattori di squilibrio rilevati, sia per gli ulteriori gravi disallineamenti rispetto agli obiettivi di ripiano delle passività. La Sezione ha inoltre evidenziato come l’intera procedura di monitoraggio sia stata resa particolarmente difficile da un quadro finanziario e gestionale opaco, nonché da modalità di interlocuzione non improntate a chiarezza e linearità da parte tanto dell’Amministrazione comunale, quanto dell’Organo di revisione.
Il legale del comune, nella sua lunga relazione, aveva sostenuto la insussistenza dei presupposti per l’avvio della procedura di dissesto per il Comune di Monreale: in primo luogo per la non sussistenza del disavanzo di amministrazione di parte corrente rilevato dalla Sezione di controllo; inoltre in ragione di molteplici elementi volti a comprovare come l’Amministrazione comunale stesse dando seguito ad un percorso virtuoso, avviato con l’approvazione del piano di riequilibrio; in ogni caso per l’assenza di una fattispecie di “grave” e “reiterato” mancato rispetto degli obiettivi del piano.
Il Collegio ha invece ritenuto che il ricorso fosse da respingere per una lunga serie di motivi: in pratica sarebbero venute meno le condizioni per conseguire l’obiettivo primario della procedura di riequilibrio, ovvero l’attuazione di un percorso graduale di risanamento dell’Ente atto a superare gli acclarati squilibri strutturali di bilancio. I presupposti del riequilibrio funzionale, spiegano i magistrati, non solo devono sussistere al momento dell’approvazione del piano, ma devono permanere anche nei monitoraggi successivi.
La Sezione di controllo per la Regione siciliana perviene a queste conclusioni: l’Ente avrebbe posto in essere una combinazione di operazioni non consentite dall’ordinamento contabile, in evidente contrasto con i principi di veridicità, attendibilità, correttezza e comprensibilità dei bilanci. La prospettazione fornita dal Comune nel ricorso con riguardo alla rideterminazione del FCDE (Fondo crediti di dubbia esigibilità), oltre che scorretta, risulta altresì inattendibile e diretta a fornire una rappresentazione non veritiera degli equilibri di bilancio dell’ In conclusione, dunque, oltre che un’evidente confusione tra gli istituti contabili, permane anche la sottostima del fondo crediti di dubbia esigibilità (per 682.916,03) e l’incidenza di quest’ultima sulla veridicità e attendibilità del risultato di amministrazione del 2015, per il quale resta confermata la mancata emersione di un reale disavanzo (pari almeno allo stesso importo) ed il conseguente successivo mancato ripiano. Vanno a sommarsi tutte le altre irregolarità contabili accertate nella delibera impugnata e che sono risultate non superate dalle argomentazioni sostenute dal ricorrente. Fra queste, la mancata costituzione di un Fondo anticipazioni di liquidità.
Anche l’assenza di accantonamenti al fondo rischi spese legali, accertata nella delibera impugnata con riguardo all’esercizio 2015 nonostante la rilevanza degli importi a rischio, risulta confermata, in violazione di quanto stabilito dai principi contabili.
Mancata copertura di disavanzi pregressi. La violazione di tale disposizione e contestualmente del più generale principio di equilibrio finanziario che include la necessità di un bilancio di previsione veritiero e attendibile, finiscono inevitabilmente per compromettere la veridicità ed attendibilità dei bilanci che la disattendono, oltre che l’idoneità a garantire i rispettivi equilibri di bilancio.
Permane l’irregolarità rilevata nella delibera impugnata relativa al mancato stanziamento, nel bilancio di previsione 2015, della quota trentennale di maggior disavanzo da riaccertamento straordinario (pari ad euro 275.843,76). I magistrati sottolineano la gravità delle irregolarità poste in essere dal Comune rispetto ad un tassello fondamentale per il passaggio alla contabilità armonizzata, aspetto che si ripercuote sull’attività programmatoria del piano di riequilibrio.
Non corretta rappresentazione dei dati contabili, aspetto che, sempre grave in sé, diventa insostenibile se messo in atto da un ente assoggettato ad un piano di riequilibrio finanziario di cui deve potersi costantemente verificare la piena e corretta attuazione. L’intera operazione di monitoraggio, essendo diretta a verificare il grado di rispetto, in sede gestionale, degli obiettivi intermedi di risanamento, presuppone infatti, già su un piano logico, la veridicità delle risultanze contabili, il cui andamento costituisce parametro di raffronto rispetto ai target di rientro prefissati.