Costa cara la partecipazione ad una fiera in Bulgaria ai vertici dell’ente parco dei Monti Sicani.
I giudici della corte dei conti in primo grado hanno condannato i dirigenti del parco Giacomo Scala, Francesco Antonio Gendusa e Renato Carolo del Campo a risarcire 5 mila euro a testa il parco per il danno erariale per le spese sostenute per la partecipazione alla fiera internazionale di Plovdiv, in Bulgaria, che si è svolta dal 22 al 26 febbraio 2017.
La vicenda è iniziata dalla denuncia dei revisori dei conti dell’Ente Parco. La partecipazione alla Fiera Internazionale Sapori d’Italia in Bulgaria è stata autorizzata con la delibera del 2016 firmata dal commissario straordinario dell’Ente Parco Giacomo Scala, che condivideva la proposta del direttore reggente Francesco Antonio Gendusa e del funzionario responsabile Renato Carlo Del Campo. Sono state firmate diverse determine e impegnata la spesa di circa 15 mila euro per la partecipazione alla Fiera.
Secondo la legge in vigore dal 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione non possono effettuare spese per missioni anche all’estero. Secondo la procura contabile la partecipazione alla fiera era un’occasione promozionale non congruente con l’impegno statutario principale, cioè la gestione del parco naturale e la protezione del compendio naturalistico.
Secondo i tre funzionari dell’ente invece quella attività rientrava tra i fini dell’ente che è anche quello di promuovere lo sviluppo delle attività produttive e lavorative tradizionale nonché quelle turistiche e sportive compatibili con le esigenze prioritarie di tutela.
Secondo i giudici della corte dei conti presieduti da Vincenzo Lo Presti, i funzionari dell’ente vanno condannati a risarcire il parco dei Monte Sicani perché si trovava in quel periodo in esercizio provvisorio e quindi “gli enti possono impegnare mensilmente, per ciascun programma, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, spese correnti non superiori a un dodicesimo delle somme previste nel secondo esercizio dell’ultimo bilancio. “Le spese concernenti la partecipazione alla fiera – scrivono i giudici nella sentenza – non erano ovviamente indispensabili per l’adempimento dei compiti istituzionali dell’ente e sono state assunte in violazione dei numerosi parametri normativi”.