“Per ora non abbiamo posto alcuna sanzione per chi gira senza mascherina, ma ho visto tante persone che girano senza e non escludo nei prossimi giorni di prevedere sanzioni”. Lo ha detto il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, intervenendo alla trasmissione Omnibus su La7. Nel provvedimento firmato ieri, il governatore prevede nell’Isola, tra l’altro, che “è obbligatorio nei luoghi pubblici e aperti al pubblico l’utilizzo di mascherina o altro strumento di copertura di naso e bocca” e che “il dispositivo protettivo deve, comunque, essere sempre nella disponibilità del cittadino nella eventualità in cui ne sia necessario l’utilizzo”.
In realtà l’ordinanza del Presidente della Regione siciliana varata ieri sera in quel passaggio dell’articolo 23 l’obbligbo è preceduto da una frase che crea confusione e dice “Ferme le specifiche disposizioni sull’uso di dispositivi di protezione individuale e del distanziamento… “.
La conseguenza è che l’interpretazione è dubbia come in moltissime altre cose e lascia molte perplessità applicative. Innanzitutto perchè proprio la premessa “Ferme le specifiche disposizioni sull’uso di dispositivi di protezione individuale” sembra confliggere con ciò che segue visto che tale obbligo non esiste in nessun provvedimento precedente e attuale nazionale o regionale (ad eccezione di questo articolo), sia perchè a seguire l’indicazione che debba sempre essere nella disponibilità lascia intendere che ci sono circostanze in cui possa non essere usata visto che certamente non si può riferire al trovarsi in un luogo privato.
Ma è stato lo stesso Presidente della regione intervenendo questa mattina ad Omnibus a dare una sorta di interpretazione autentica lanciando un appello ai siciliani perchè usino sempre la mascherina e minacciando le sanzioni. Dunque si intendeva come obbligo assoluto come avviene solo in Emilia e in Campania
La confusione resta soprattutto fra chi dovrà far rispettare le norme. A prescindere dalla opportunità e dalla legittimità governa la scarsa chiarezza.
Lo stesso articolo, comunque, stabilisce alcune eccezioni “Non sono soggetti all’obbligo di utilizzo di mascherina o altro strumento di copertura di naso e bocca i bambini al di sotto dei sei anni e i soggetti con forme di disabilità che ne rendano incompatibile l’uso”.
C’è, poi, l’elemento finale che rende elastica qualsiasi interpretazione ” Per coloro che svolgono attività motoria non è obbligatorio l’uso di mascherina o copertura durante l’attività fisica stessa, mantenendo il distanziamento di metri due, salvo l’obbligo di utilizzo alla fine dell’attività medesima”.
Nel dubbio, forse, è il caso di tenerla sempre. Se col caldo di queste latitudini riuscite a respirare! Ma alla fine della mattina dalla Regione arriva un chiarimento, sia pure informale, che corrisponde a quanto ci era sembrato find all’inizio: “La mascherina è obbligatoria all’aperto solo se non si può mantenere la distanza di un metro” e questa ci sembra più chiaro.
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