Cambiano ancora le regole per le attività come ristoranti e bar che in attesa di poter riaprire e predispongono cibo da asporto o con consegne a domicilio. O meglio vengono definite e precisate norme già emanate ma rispetto alla quali non c’era chiarezza interpretativa da parte di chi le deve fare rispettare o applicare.
Così la protezione civile regionale ha emanato la circolare numero 15 che ha come premessa il contesto in cui nasce “Sono stati segnalati problemi interpretativi in ordine all’art.10 dell’Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n.18 del 30.4.2020 e a tal fine si chiarisce che , per i quali si forniscono i chiarimenti necessari” vi si legge.
L’Ordinanza originale recita “È autorizzato nelle superiori giornate domenicali il servizio di consegna a domicilio e di asporto dei prodotti alimentari e affini”. La circolare fornisce l’interpretazione autentica “significa che nelle giornate domenicali tutti gli esercizi commerciali che praticano servizio a domicilio o di asporto sono autorizzati ad essere aperti per poter fornire il suddetto servizio. Ne consegue che bar, pasticcerie, ristoranti, ed esercizi similari che vendono prodotti alimentari o affini quali: prodotti da forno, rosticceria, cibi cotti, pasticceria e similari possono garantire il servizio evitando gli assembramenti e garantendo il rispetto delle distanze interpersonali. Le persone che vorranno fruire del servizio dovranno, comunque, indossare le mascherine quando in fila per l’asporto”
“Per la suddetta ammessa finalità ne consegue che è possibile l’eventuale spostamento da fuori comune”.
Ma la circolare 15 riporta chiarimenti anche rispetto ad altre previsioni che hanno visto diverse interpretazioni “Inoltre, a ulteriore chiarimento della circolare 14 dell’8 maggio si precisa che l’Art.7 del Decreto Legge 9 marzo 2020, n.14 prevede che le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 2, lettera h), del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, non si applica agli operatori sanitari e a quelli dei servizi pubblici essenziali che vengono sottoposti a sorveglianza. I medesimi operatori sospendono l’attività nel caso di sintomatologia respiratoria o esito positivo per Covid19”.
Ciò significa “che tutti gli appartenenti alle Forze Armate, Forze dell’Ordine, Vigili del Fuoco o operatori che svolgono servizi essenziali che sono sottoposti a sorveglianza non devono sottostare a isolamento fiduciario all’ingresso in Sicilia, anche in caso di licenza, se sono sottoposti a Sorveglianza sanitaria”.
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