Era stata esclusa da un concorso dell’Università di Palermo per il centro di orientamento e tutoraggio nonostante avesse ottenuto nelle prove scritte il punteggio di 26 su 30 e 25 su 30 e nella prova orale 19 su 30. Per la commissione del concorso risultati che non le consentivano di avere l’idoneità e di essere inserita in graduatoria.
Il ricorso al Tar
Contro questa decisione la candidata ha presentato ricorso al Tar di Palermo assistita dagli avvocati Girolamo Rubino e Calogero Marino. I legali hanno dimostrato che secondo il regolamento dei concorsi dell’Università di Palermo il colloquio si intende superato con il punteggio di 18 su 30 e non 21 su 30 come aveva deciso la commissione d’esame. Quindi la giovane aveva superato anche l’orale.
La decisione dei giudici
I giudici della prima sezione del Tar di Palermo presieduta da Salvatore Veneziano ha accolto il ricorso e ammesso in graduatoria la candidata esclusa dal concorso.
Risarcito prof Unipa
Nell’ormai lontano 2010, l’Università degli Studi di Palermo aveva indetto una procedura selettiva per la copertura di n. 1 posto di ricercatore universitario presso la Facoltà di Architettura ad esito della quale veniva proclamata vincitrice l’arch. E.G. L’esito della procedura veniva, tuttavia, contestato da altri due partecipanti con ricorso proposto dinanzi al T.A.R. per presunte illegittimità poste in essere dalla Commissione giudicatrice nell’espletamento della procedura.
Il ricorso al TAR
Si costituiva nel giudizio la vincitrice l’arch. E.G., con il patrocinio degli Avv.ti Girolamo Rubino e Giuseppe Impiduglia, sostenendo la correttezza dell’operato della Commissione esaminatrice, espressione in ogni caso di una discrezionalità tecnica insindacabile dall’Organo Giudicante e insistendo, pertanto, il rigetto del ricorso. Il T.A.R. Palermo, Sezione Seconda, dopo aver respinto la richiesta cautelare, ha dichiarato improcedibili i ricorsi proposti dieci anni or sono per sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione del ricorso da parte degli originari ricorrenti.
“Irragionevole durata del giudizio”
A questo punto, l’arch. E.G. decideva di agire nuovamente in giudizio, assistita dagli avv.ti Girolamo Rubino e Carmelinda Gattuso, al fine di ottenere l’indennizzo riconosciuto ai sensi della Legge n. 89/2001, c.d. “Legge Pinto”, per l’eccessiva ed irragionevole durata del giudizio che la stessa aveva subìto e definito dopo dieci anni.
L’architetto ottiene il risarcimento dallo Stato
La Corte di Appello di Palermo, accogliendo le censure sollevate in giudizio dagli avvocati Girolamo Rubino e Carmelinda Gattuso, ha accolto la domanda di equa riparazione e riconosciuto all’arch. E.G. l’indennizzo riconosciuto dallo Stato a ciascun cittadino per l’eccessiva durata del giudizio, ai sensi della cosiddetta “Legge Pinto”. Nelle more del giudizio, l’architetto ha superato anche il concorso di professore associato.
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