Il Comune di Palermo condannato a pagare oltre 35 mila euro come risarcimento danni per il proprietario di due villette di Mondello, adibite a casa vacanze, rimaste allagate ad agosto del 2018. Lo ha stabilito il giudice Francesca Taormina della terza sezione del tribunale di Palermo.
La vicenda risale ad agosto del 2018, quando il proprietario delle due villette, ha subito gravi danni nelle sue strutture turistiche.
Le abbondanti piogge del 21 e 23 agosto 2018, non smaltite dalla fognatura, hanno prima allagato le strade e poi hanno inondato i due appartamenti. In entrambe le occasioni, i liquami hanno invaso gli immobili ed hanno raggiunto un’altezza di 20 centimetri circa rispetto alla pavimentazione. La vicenda ha causato danni alle ville, ai giardini circostanti e ai mobili, oltre che perdite economiche per non aver potuto più affittare le case vacanze in un periodo di alta stagione. Ma c’è anche un danno subito dal proprietario, visto che gli ospiti delle strutture sono stati costretti ad abbandonare gli immobili.
L’uomo, assistito dallo studio Palmigiano e Associati, con gli avvocati Alessandro Palmigiano e Mattia Vitale, ha fatto ricorso al presidente del tribunale di Palermo. Poco meno di un anno dopo, il tribunale ha nominato un consulente tecnico d’ufficio per accertare i danni. Dalla perizia è emersa “l’insufficiente capacità di smaltimento delle acque per tramite della rete di canalizzazione delle acque del Comune, circostanza, questa, che ha causato i danni riportati alle due villette dell’odierno attore, nonché gli ulteriori danni imputabili alla mancata locazione delle stesse”.
Nel 2022 è quindi iniziata una causa per il risarcimento dei danni, sempre con l’assistenza dello studio Palmigiano, con una richiesta di oltre 35 mila euro. Infatti, oltre ai danneggiamenti all’immobile, il ricorrente ha chiesto anche di aver pagati i danni per la mancata locazione e la perdita di chance, non potendo più locare gli immobili per il periodo estivo, come sua abitudine. Il giudice, accogliendo la tesi di Palmigiano e Associati, si è espresso condannando il Comune al risarcimento.
“Con precipuo riferimento al caso che ci occupa – si legge nel provvedimento – la Suprema Corte ha statuito che gli impianti fognari, da chiunque realizzati, una volta inseriti nel sistema delle fognature comunali, rientrano nella sfera di controllo dell’ente pubblico, tenuto come custode a rispondere ex art. 2051 c.c. dei danni che siano eziologicamente collegati alla cosa, salva la prova del fortuito (ex multis Cass. Civ., n. 6665/2009; 24040/2009) e, dunque, l’ente comunale è comunque tenuto all’esercizio del controllo, in qualità di custode, del sistema di raccolta e deflusso delle acque del sistema cittadino di fognatura, sicché, a prescindere dalla responsabilità eventualmente imputabile ad altri titoli a soggetti terzi, deve comunque rispondere dei danni subìti dal danneggiato in virtù della relazione qualificata con la res, in base al disposto normativo di cui all’art. 2051 c.c.”
“L’inerzia della pubblica amministrazione, che, anche dopo alcune sentenze, continua da tanti anni a non porre rimedio a una situazione per le quali ha uno specifico obbligo di vigilanza, non può gravare sui cittadini – ha commentato Alessandro Palmigiano, managing partner dello studio legale –. Auspico che il caso serva per una programmazione delle opere fognarie necessarie affinché vicende simili non si verifichino ancora, con costi altissimi per tutti noi cittadini”.