La polizia municipale e in genere le forze di polizia hanno l’obbligo di verificare autonomamente l’esistenza di un documento di circolazione di cui l’automobilista risulti sprovvisto nel corso di un controllo e non possono sanzionare chi, nonostante la richiesta, non si presenti poi fisicamente a esibirlo.
Con questa motivazione il giudice di pace di Palermo, accogliendo il ricorso dell’avvocato Valentina Lo Voi, ha annullato la contravvenzione di 400 euro fatta a un’automobilista che aveva violato i limiti di velocità ed era risultata scoperta di copertura assicurativa.
L’automobilista aveva pagato la contravvenzione ma non aveva ottemperato all’invito di recarsi all’ufficio di polizia col contrassegno assicurativo, ricevendo per questo una successiva multa per violazione dell’articolo 180 del codice della strada.
L’esistenza della copertura assicurativa, sostiene il giudice accogliendo le tesi difensive, poteva agevolmente accertarsi consultando il pubblico registro a cui la polizia municipale e in generale le forze dell’ordine sono collegate telematicamente.
Gravare il cittadino dell’obbligo di andare fisicamente a produrre un documento facilmente reperibile, secondo il magistrato, genera inutili contenziosi e viola il principio di efficienza e di celerità dell’azione amministrativa e quello della leale collaborazione tra Stato e cittadino.
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