L’Apcoa non dovrà pagare la Tares per il 2013 e le relative sanzioni per circa 264mila euro al Comune di Palermo. Lo ha stabilito la Commissione tributaria provinciale decidendo su un nuovo ricorso presentato dall’Apcoa Parking Italia Spa, difesa dall’avvocato tributarista Alessandro Dagnino, contro l’avviso d’accertamento recapitato da Palazzo delle Aquile alla società di gestione delle aree blu.
Quello a favore di Apcoa è l’ennesimo risultato positivo. In questo caso il ricorso aveva ad oggetto stalli nelle zone P2, P4, P19 e P20 gestite da Apcoa Parking. Il Comune con l’avviso d’accertamento emesso nel 2018 chiedeva ad Apcoa, un importo di 264mila euro comprensivo di imposta, sanzioni e interessi, relativamente all’anno 2013.
Per i giudici della Commissione Tributaria Francesco Averna, Santo Ippolito e Sergio Barbiera la questione però era decisa in partenza in quanto “il contenuto del presente ricorso è perfettamente sovrapponibile” a quello deciso con una sentenza dello stesso organo giudicante nel 2017. “Con tale sentenza – affermano nella pronuncia – è stata decisa ormai irrevocabilmente la medesima questione dedotta anche nel presente giudizio relativamente alla mancanza dei presupposti per l’applicazione del tributo”. L’atto impositivo è stato così annullato, nulla è dovuto.
“Siamo soddisfatti di questa decisione che – ha commentato l’avvocato Alessandro Dagnino – conferma la fondatezza delle ragioni della nostra assistita. Ragioni che peraltro sono state recentemente accolte anche dalla Suprema Corte Cassazione”.
Nel febbraio 2020 c’era stato un botta e risposta tra il Comune e l’Apcoa sulla sentenza di Cassazione che aveva respinto il ricorso presentato dall’amministrazione in merito al pagamento della Tarsu e poi della Tari sulle aree di sosta.
“Con riferimento alle notizie di stampa circa la decisione della Suprema Corte relativa ad un contenzioso fra il Comune di Palermo e l’APCOA, si precisa che tale sentenza non ha stabilito, come erroneamente riferito da alcuni che “l’APCOA non deve pagare la TARI“ aveva precisato il dirigente del settore tributi.
E ancora: ““Ne è riprova il fatto che la stessa azienda ha provveduto alle comunicazioni di rito per l’autodenuncia del tributo dovuto, tramite il proprio legale rappresentante, per lo stesso tributo per gli anni dal 2014 al 2019 inclusi, specificando che trattasi “di stalli adibiti a parcheggio auto a Palermo ricadenti nelle zone P2, P4, P19, P20”.
L’avvocato Alessandro Dagnino aveva precisato: “L’ordinanza della Suprema Corte ha stabilito che la convenzione aveva per oggetto la gestione del servizio di sosta tariffata e non le aree. Da questa decisione emerge che, secondo la Corte di cassazione, avendo il Comune omesso di impugnare precedenti sentenze favorevoli alla società, relative ad altri anni d’imposta, l’accertamento del fatto che il tributo non sia dovuto è divenuto definitivo. I pagamenti spontanei che erano eseguiti su annualità che non erano state richieste, a cui il dirigente dell’Ufficio tributi fa riferimento, si configurano pertanto come pagamenti di indebito e saranno oggetto di istanza rimborso. Allo stesso modo, l’eventuale emissione di accertamenti per anni futuri, da parte del Comune, sarebbe contestata per elusione del giudicato”.