- Cassazione respinge ricorso Antonio Rizzotto e conferma regolarità dell’elezione di Mario Caputo
- La Corte d’Appello aveva stabilito la sua non eleggibilità
Cassazione rigetta ricorso Antonio Rizzotto, regolare elezione Mario Caputo
La Cassazione rigetta il ricorso presentato da Antonio Rizzotto (che dovrà anche pagare le spese processuali) e conferma la regolarità dell’elezione di Mario Caputo (Forza Italia) a deputato regionale. Lo rende noto lo stesso Caputo: “Ringrazio i miei legali, gli avvocati Massimiliano Mangano e Lucia Intarlandi, per il loro impegno processuale. Ho sempre avuto fiducia nella giustizia”.
La sentenza della Corte d’Appello
Rizzotto come affermano i giudici nella sentenza non si sarebbe dimesso nei tempi previsti dalla legge da presidente dell’Ifordd.
“Secondo la volontà legislativa, è necessario che il candidato non solo non eserciti in punto di fatto la funzione ma che si sia altresì formalmente spogliato dall’incarico, così da perdere agli occhi dell’elettorato la posizione di privilegio che possa metterlo in una situazione di indebito vantaggio nella competizione elettorale – si legge nella sentenza – La ratio della norma in esame, infatti, come detto sopra va individuata nell’esigenza di tutelare la libera determinazione dell’elettore e di garantire la “par condicio” dei candidati, evitando che il particolare ruolo ricoperto dal soggetto possa metterlo in una situazione determinativa di indebito vantaggio nella competizione elettorale”.
“Le dimissioni di Rizzotto sono state formalizzate il 24 luglio 2017 e riportate al protocollo. Il presidente provinciale dell’Anmic dà atto delle dimissioni del Rizzotto con decorrenza dal 25 luglio 2017 e si provvede alla nomina del nuovo Presidente nella persona di Silvana Profita – si legge nella sentenza – L’articolo 10 della legge regionale 29 del 1951 richiede la cessazione effettiva dalle funzioni per “dimissioni o altra causa”, ovvero una loro specifica formalizzazione. Secondo la volontà legislativa, è necessario che il candidato non solo non eserciti in punto di fatto la funzione ma che si sia altresì formalmente spogliato dall’incarico”.
Secondo i giudici è necessario che le dimissioni siano conoscibili perché, altrimenti, il candidato, seppur dimissionario, continuerebbe a essere considerato, durante la campagna elettorale, per la carica già rivestita e per il conseguente prestigio, e sarebbe vanificata, quindi, la ratio della legge.
“Per questa ragione, quindi, non sarebbe nemmeno sufficiente un atto di data certa, a norma dell’art. 2704 c.c., che contenesse la presentazione delle dimissioni, nella specie comunque inesistente – aggiungono i giudici – Occorreva anche che venissero iscritte nel registro delle imprese, così da divenire opponibili ai terzi. Né, del resto, il Rizzotto ha provato che l’elettorato fosse comunque a conoscenza della dedotta cessazione dalla carica. Secondo i giudici Rizzotto sia cessato dalla funzioni che ne determinavano l’ineleggibilità solo a seguito della variazione presso il registro camerale, avvenuta il 23.10.2017, come non contestato e, quindi, oltre il termine previsto dalla legge. Ne consegue che, in riforma dell’ordinanza appellata, Rizzotto Antonino va dichiarato decaduto dalla carica di componente dell’Assemblea Regionale Siciliana e che il risultato delle elezioni del 5.11.2017, e va sostituito con il primo dei non eletto Mario Caputo”.
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