“E’ di pochi giorni fa, dopo che la Corte Costituzionale aveva accolto alcune censure prospettate dai giudici contabili e dichiarato incostituzionali talune norme regionali a contenuto finanziario, la pronuncia delle Sezioni Riunite con la quale è stato finalmente definito il giudizio sul rendiconto del 2020 con una decisione, fatto più unico che raro nel panorama nazionale, di non parifica, giudizio che non mancherà di avere serie conseguenze sugli esercizi successivi e che, cristallizzando una fattispecie di mala gestio delle finanze regionali – poiché appare evidente che per un certo periodo la Regione ha speso somme delle quali non aveva la giuridica disponibilità, dovendole, invece, destinare al ripiano del disavanzo – impone a questa Procura i necessari accertamenti al fine di verificare la sussistenza o meno di eventuali responsabilità amministrative connesse alla constatata artificiosa dilatazione del potere di spesa”. Lo ha detto il procuratore generale della Corte dei Conti della Regione Siciliana Pino Zingale nel corso dell’inaugurazione dell’anno giudiziario nell’aula Magna del rettorato dell’università degli studi al palazzo Steri a Palermo.
L’organico della procura
“L’organico di diritto della Procura regionale siciliana è fissato in 12 magistrati, incluso il Procuratore Regionale; al 1° gennaio 2023 risultavano complessivamente in servizio 8 magistrati, con una scopertura di 4 posti, che si attesta sulla soglia critica del 33%. La perdurante carenza di magistrati influenza negativamente l’impegno necessario a rispondere alle notevoli istanze di giustizia alle quali è esposto l’Ufficio, in un territorio nel quale l’emergenza sociale e di legalità appaiono molto rilevanti e che, negli ultimi anni, hanno trovato approdo nelle richieste di intervento rivolte da più parti al pm contabile, e sempre più spesso da privati cittadini, al fine del ripristino della legalità e della tutela del pubblico erario – ha detto Zingale -. Quanto al personale amministrativo, il contesto numerico complessivo appare sia pur limitatamente migliorato rispetto all’anno precedente, con 33 unità in servizio (18 funzionari su 25 e 15 assistenti/operatori), di ruolo o in posizione di comando, su di un totale di 40 unità (25+15) in organico di diritto. Sono in corso, d’intesa con il Segretariato Generale, alcune procedure di comando per la qualifica di funzionario, che dovrebbero rafforzare gli uffici di supporto dei pubblici ministeri e rendere più agile ed incisiva l’intera attività di indagine della Procura. Va segnalata, poi, la presenza presso la Procura, di un piccolo contingente di personale regionale distaccato dalla Regione: ad essi sono riconoscente per l’impegno che costantemente caratterizza la loro attività e che contribuisce in modo non marginale alla funzionalità dell’Ufficio”.
Le segnalazioni di danno
Continua Zingale: “Le segnalazioni di danno trasmesse dalle amministrazioni, nonostante gli obblighi di denuncia connessi e più volte richiamati da questo Ufficio a mezzo note di coordinamento indirizzate a tutte le P.A., costituiscono una limitata parte del flusso totale (3% dalla Regione, 4% dagli enti locali e 10% da altri enti pubblici). Emblematica, a tal riguardo, la circostanza che, a fronte di un riscontrato quanto incomprensibile limitatissimo numero di denunce per fattispecie di mala sanità da parte delle ASP e delle altre Aziende Sanitarie regionali, la Procura sia stata costretta ad attivarsi presso l’Assessorato alla Salute affinché intervenisse presso quelle strutture, vigilando e richiamando l’obbligo di legge a trasmettere le denunce di danno erariale conseguenti alle condanne subite dagli enti in conseguenza di condanne al risarcimento verso terzi per episodi di errori sanitari: l’effetto è stato una fortissima impennata delle denunce nel secondo semestre del 2023, anche per vicende piuttosto datate ma mai segnalate, a conferma del fatto che fino a quel momento l’obbligo di denuncia era stato, quanto meno, sottovalutato. Ricordo a me stesso che l’omissione dell’obbligo di denuncia di danno erariale può avere serie conseguenze sia sul piano della stessa responsabilità amministrativa, per chi vi sia tenuto ed ometta, che, talora, anche su quello penale. Sempre sul piano dell’obbligo di denuncia, o se si preferisce della leale collaborazione fra giurisdizioni, continua a non essere puntualmente compreso ed attuato quello gravante sugli organi giurisdizionali, sia ordinari che amministrativi”.
Le pecche nei rendiconti regionali
“Non posso non tornare a segnalare come in più occasioni le Sezioni Riunite regionali, questa Procura e la stessa Procura generale per la Sicilia, abbiano rimarcato ed espressamente invocato, fin dalla parifica del rendiconto generale della Regione dell’esercizio finanziario 2016, e reiterato negli anni successivi, la necessità dell’adempimento dell’obbligo statutario e, quindi, costituzionale, derivante dall’articolo 23 dello Statuto regionale, della creazione di una apposita Sezione di controllo sugli enti regionali, con tale definizione intendendosi anche le società partecipate dalla Regione, a somiglianza di quanto previsto dalla legislazione nazionale per lo Stato, con un contemporaneo rafforzamento della procura generale siciliana che, ad oggi, sebbene di fatto esistente sotto la fluida denominazione di “Ufficio di Procura Generale”, non risulta però contemplata dalle norme di attuazione, a differenza della procura regionale. La presenza di una simile Sezione e delle forme di controllo da essa esercitate avrebbe contribuito ad evitare vicende di mala gestio ben note ai media, stimolando tempestivamente in termini di prevenzione e correzione gli opportuni interventi sia degli organi di governo regionali che dell’Assemblea Regionale Siciliana, naturale destinatario di una delle forme più collaudate di controllo referto collaborativo”.
I finanziamenti del Pnrr
“Una considerazione a parte meritano, poi, i finanziamenti del Pnrr. Cominciano ad arrivare, soprattutto ad iniziativa della Procura Europea (Eppo), le prime denunce connesse ad illeciti relativi a finanziamenti del Pnrr. Si tratta di una circostanza che, ancorché facilmente prevedibile, appare non meno sconfortante, perché si tratta di importi spesso rilevanti attraverso il cui non corretto utilizzo, oltre ad attrarre un indebito interesse della criminalità organizzata si rischia di neutralizzare l’obiettivo “politico” dell’intervento finanziario europeo, non solo perché, in taluni casi, le risorse non risultano tempestivamente impiegate, attesi i termini rigorosi imposti dall’Unione Europea per il loro concreto utilizzo, ma anche perché, in altri casi, esse stesse sviate nella loro essenza verso finalità non produttive se non apertamente criminali”.
Mancano risorse umane
A tal riguardo è necessario non solo che le varie amministrazioni si organizzino adeguatamente dal punto di vista operativo e delle risorse umane e professionali dedicate, ma che sappiano anche adeguatamente vigilare sul corretto impiego delle risorse – prosegue il procuratore – In tale contesto non pare di alcuna utilità, ed anzi sembra costituire un grave vulnus alla tutela del pubblico erario, la normativa attualmente vigente, l’articolo 21, operativo sino al 31 dicembre 2024, di limitazione della perseguibilità a titolo di colpa grave ai soli fatti omissiv. La poca avvedutezza di quello che viene impropriamente viene definito “scudo erariale” si rivela nella sua generale ed indifferenziata incidenza su tutte le fattispecie di danno erariale, laddove per alcune di esse, come quelle di mala sanità o connesse ad attività puramente materiali, non è in alcun caso neppure ipotizzabile la tanto evocata “paura della firma”: si tratta di situazioni che nulla hanno a che fare con l’incoraggiamento all’agire che sembrerebbe avere ispirato la norma che, in concreto, quindi, determina solo un generale indebolimento della tutela del pubblico erario. Va osservato come in virtù̀ dell’articolo 22 dello statuto dei funzionari dell’Unione Europea, il funzionario o agente può essere tenuto a risarcire, in tutto o in parte, il danno subito dall’Unione per colpa personale grave da lui commessa nell’esercizio o in occasione dell’esercizio delle sue funzioni. Tale norma non è mai stata modificata, neppure in periodo pandemico”.
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