Il ballottagio a Termini Imerese tra Vincenzo Fasone e Francesco Giunta va bloccato. Perché è sbagliato che i cittadini votino “per un potenziale sindaco che è ineleggibile. Anzi, a dirla tutta, Francesco Giunta per la Severino non poteva nemmeno candidarsi, visto che ha una condanna definitiva alle spalle”.
Lo ha messo ieri, nero su bianco, con una nota ufficiale, il deputato M5S all’Ars Giampiero Trizzino spiegando che “ai sensi del dlgs 235 del 2012, meglio conosciuto come legge Severino, Giunta non avrebbe nemmeno potuto presentare le propria candidatura, tenuto conto della condanna subita nel 2013 per truffa e falso, passata in giudicato nel 2014”.
A dare forza alle parole di Trizzino anche il senatore grillino Vito Crimi: “I cittadini di Termini Imerese si ritrovano a dover subire una beffa al quadrato: hanno partecipato al primo turno di elezioni con un candidato condannato che non doveva essere ammesso, e andranno alle urne per il ballottaggio con lo stesso candidato, che potrebbe perfino essere eletto sindaco, ma decadrebbe immediatamente, riportando gli elettori nuovamente al voto”.
Alle amministrative Giunta ha raccolto il 22,41 % dei consensi (3451 voti su 15398 voti espressi ai candidati) e Fasone con il 21.30 % (3279 voti su 15398 voti espressi ai candidati).
Adesso si cerca di capire cosa accadrà. Salvatore Curreri, costituzionalista e docente all’Università Kore di Enna, fratello del segretario del PD termitano Roberto Curreri, sostiene che Giunta corre il serio rischio di inciampare su una delle ipotesi d’incandidabilità previste dalla legge Severino.
Ma di parere decisamente opposto è Massimo Greco, editorialista della testata giornalistica MadonieNotizie ed esperto di diritto degli enti locali e di diritto pubblico, secondo cui Giunta è candidabile ed eleggibile.
Greco dice infatti: “La legge Severino che disciplina le cause di incandidabilità annovera, all’art. 10 lettera d), coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati nella lettera c). Bisogna però verificare se la condanna inflitta all’avvocato Giunta rientra in questa ipotesi”.
Greco che ha letto la sentenza di condanna spiega che “nel dispositivo si legge chiaramente che le circostanze aggravanti contestate dal Pubblico Ministero concernono quelle oggettive di cui all’art. 640 CP, comma 2, n. 1 che, per intenderci, si riferiscono al fatto commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico, mentre la circostanza aggravante individuata dalla disposizione che disciplina l’incandidabilità su indicata è di tipo soggettivo perché si riferisce all’autore del reato”.
La condanna comminata a Giunta, non rientra quindi nell’ipotesi dell’incandidabilità?
“La circostanza aggravante – continua ancora Greco – individuata dal legislatore della “Severino” oltre ad essere, all’evidenza, diversa da quella applicata in sede di condanna penale, è disciplinata da una disposizione altrettanto diversa del Codice penale e cioè l’art. 61 comma 9. Mentre quella applicata dal Tribunale penale trova ospitalità nell’art. 640, comma 2, n. 1 del Codice penale”.
E’ ipotizzabile un’interpretazione estensiva?
“Bisogna tenere presente – precisa Greco – che in materia di diritti politici la conservazione del mandato elettivo è la regola e la limitazione del diritto di elettorato passivo è l’eccezione. Ciò significa che tutte quelle disposizioni che disciplinano le ipotesi d’incandidabilità, d’ineleggibilità e d‘incompatibilità proprio perché eccezionali dovranno essere interpretate restrittivamente”.
In sintesi, secondo Greco, Giunta può continuare la corsa a sindaco perché “la causa ostativa di cui alla disposizione evidenziata non mi sembra applicabile al caso in specie, “no law no ius”».