Dopo mesi di lavoro, studio e fatiche, è luglio uno dei momenti più “dolci” per gli italiani. Le vacanze sono, infatti, alle porte: un viaggio verso mari, monti e laghi, da soli o in compagnia, in Italia o all’estero. Secondo la Coldiretti, luglio vedrà viaggiare 18 milioni di italiani.
Ed è proprio d’estate che SosTariffe.it (portale di comparazione su numerosi prodotti, fra cui quelli assicurativi) vede crescere in modo esponenziale, nei primi sei mesi dell’anno in corso, le richieste di preventivi gratuiti di assicurazioni viaggio: +44% rispetto al primo semestre del 2018.
L’assicurazione viaggio è una polizza che copre i costi di tutti gli eventi negativi che possono accadere durante la vacanza, in Italia o all’estero: malattie, infortuni, perdita del bagaglio, annullamento viaggio e altro.
Il costo della polizza varia a seconda di alcuni fattori come la durata del viaggio, la destinazione, il numero di persone coperte: la differenza tra una copertura e l’altra, solitamente, è di poche decine di euro.
È la compagnia assicuratrice che paga per qualsiasi evento coperto dalla polizza: sono rimborsi che possono interessare anche migliaia di euro.
Quindi, basta stipulare l’assicurazione viaggio per essere al riparo contro ogni evenienza? No: SosTariffe.it ha scovato le 10 clausole contrattuali che scottano, spulciando fra le polizze delle migliori compagnie del mercato.
Queste clausole indicano i casi in cui il rimborso non scatta, nonostante ci sia l’assicurazione viaggio. Tutto in regola, tutto trasparente. Ma spesso il viaggiatore non va a leggere tutti i cavilli, e quando reputa di avere diritto al rimborso riceve una spiacevole sorpresa: il no della compagnia.
Per prevenire delusioni, ecco il decalogo. Ovviamente, ogni impresa si regola come crede, ma i 10 punti che trovate in basso è molto probabile siano inserite in tante delle diverse polizze viaggio in commercio.
1. Massimale. Ogni polizza ha un massimale: un limite. Entro quel “tetto”, la compagnia risarcisce; oltre quella soglia, l’impresa non rimborsa. A titolo di esempio, se il massimale è di 1.000 euro per un infortunio, che in realtà costa 1.500 euro, allora 500 euro resteranno a carico del consumatore.
2. Somme non risarcite. Ci sono due clausole. Primo, la franchigia: è l’importo in euro che resta a carico dell’assicurato. In genere, 50 euro. Per esempio, per un sinistro di 300 euro, 250 euro verranno rimborsati; i restanti 50 euro no. Secondo, lo scoperto: è la percentuale del danno che non viene risarcito. Per un sinistro di 1.000 euro con scoperto del 2%, allora 20 euro non saranno rimborsati.
3. Requisiti della persona. Non sono coperti dall’assicurazione le persone non domiciliate o non residenti in Italia. Né le persone che, al momento della sottoscrizione della polizza, abbiano già compiuto 75 anni di età.
4. Requisiti del viaggio. Non sono coperti dall’assicurazione, i sinistri verificatisi oltre il limite chilometrico previsto: se il viaggio indicato in polizza doveva durare al massimo 1.000 km e 30 giorni, un evento dopo 1.001 km o dal 31° giorno non viene rimborsato. Comunque, la copertura ha validità dal momento dell’inizio del viaggio fino al termine del viaggio stesso: non un minuto prima né un minuto dopo.
5. Medico: cosa sapere. Per la prestazione invio di un medico, l’impresa non potrà sostituirsi né costituire alternativa al servizio pubblico di pronto intervento sanitario. Per la prestazione di cure riabilitative, i costi restano a carico dell’assicurato. Inoltre, il rientro sanitario non si effettua per infermità o lesioni curabili sul posto o nel corso del viaggio nel caso in cui il trasporto implichi violazione di norme sanitarie nazionali o internazionali. Non vengono prese in carico le spese mediche in assenza di contatto preventivo con la centrale operativa della compagnia. Non ultimo, le prestazioni di assistenza sono fornite per un massimo di tre volte per periodo assicurativo.
6. Malattie. Niente rimborso per una malattia se il viaggio è stato intrapreso contro il consiglio medico o, comunque, con patologie in fase acuta o allo scopo di sottoporsi a trattamenti medico-chirurgici. Niente risarcimento per prestazioni infermieristiche, fisioterapiche, dimagranti o termali, né per l’eliminazione di difetti fisici di natura estetica o di malformazioni congenite. Stesso discorso nel caso in cui l’assicurato disattenda le indicazioni della centrale operativa della compagnia. Zero rimborso se si verifichino le dimissioni volontarie dell’assicurato contro il parere dei sanitari della struttura presso la quale si trova ricoverato. Idem se il consumatore volontariamente rifiuti il trasporto sanitario: in questo caso, l’impresa sospenderà immediatamente l’assistenza.
7. Sport pericolosi. Nessun indennizzo per la pratica di sport aerei e dell’aria in genere. Né per sport estremi se praticati al di fuori di organizzazioni sportive e senza i criteri di sicurezza previsti. Zero rimborso per atti di temerarietà e qualsiasi sport esercitato professionalmente o che, comunque, comporti remunerazione diretta o indiretta.
8. Bagaglio. Nessun risarcimento se il veicolo incustodito non sia stato regolarmente chiuso a chiave e il bagaglio non sia stato riposto, per l’auto, nell’apposito bagagliaio debitamente chiuso a chiave. L’assicurato non verrà rimborsato se il veicolo non sia stato parcheggiato, durante le ore notturne (dalle 20 alle 7) in una pubblica autorimessa custodita e a pagamento.
9. Patente. Non scatta l’indennizzo se il cliente è vittima senza colpa di un incidente stradale alla guida di un veicolo per il quale non ha la patente adatta: per esempio, se il consumatore ha la patente A per le moto e in vacanza guida l’auto che necessita la patente B. Nessun rimborso se, al momento del sinistro, viene dimostrato che il guidatore era in stato alterato da alcol o droghe.
10. Eventi rari. La compagnia esclude dall’assicurazione ogni indennizzo, prestazione, conseguenza o evento derivante direttamente o indirettamente da: danni causati da, accaduti attraverso o in conseguenza di guerre; scioperi, sommosse, tumulti popolari; trombe d’aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni. Niente rimborso per atto di terrorismo: un qualsivoglia atto che includa ma non sia limitato all’uso della forza o violenza o minaccia da parte di qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscano da sole o in collegamento con qualsiasi organizzatore. Commesso per propositi politici, religiosi, ideologici.
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