Il Tar del Lazio annulla giudizio d’inidoneità e condanna l’arma dei carabinieri al pagamento delle spese giudiziali e di consulenza giovane siciliano potrà essere arruolato nell’arma.
La storia a lieto fine coinvolge S.G.F. di 23 anni, di Alessandria della Rocca (AG) il quale, con il patrocinio degli avvocati Girolamo Rubino e Daniele Piazza, proponeva un ricorso giurisdizionale innanzi al Tar Lazio contro il Ministero della Difesa e il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri. Al centro il provvedimento del 8 novembre 2019 con cui il giovane siciliano era stato escluso dal concorso per l’arruolamento nell’Arma dei Carabinieri, in ragione di una presunta diagnosi di “ginocchio valgo bilaterale”.
In ragione delle certificazioni sanitarie prodotte dagli avvocati e attestati la sussistenza in capo al proprio assistito dei requisiti per l’arruolamento nell’Arma dei Carabinieri, il Tar del Lazio disponeva una verifica, in contraddittorio tra le parti, incaricando di ciò la Commissione Sanitaria d’Appello dell’Aeronautica Militare. Davanti alla Commissione il giovane aspirante Carabiniere è stato assistito da un proprio consulente di parte che in sede di verificazione rappresentava l’erroneità del giudizio d’inidoneità formulato dal Centro Nazionale di Reclutamento dei Carabinieri.
La Commissione sanitaria incaricata, esaminata la documentazione prodotta dai legali e dopo avere nuovamente sottoposto a una accurata consulenza specialistica radiologica il giovane aspirante carabiniere, ha rilevato l’erroneità dell’accertamento reso dal Centro di reclutamento dell’Arma dei Carabinieri. In particolare la Commissione ha appurato l’assenza di anomalie e l’insussistenza dei presupposti su cui era stato formulato il giudizio di non idoneità all’arruolamento e, quindi, giudicava il profilo sanitario del giovane compatibile con il prosieguo dell’iter concorsuale.
Il Tar quindi, dopo avere disposto la notifica per pubblici proclami del gravame proposto, con sentenza del 1 febbraio 2021, ritenendo fondate le censure evidenziate dagli avvocati Rubino e Piazza afferenti il travisamento dei fatti e il difetto d’istruttoria e in linea con l’orientamento giurisprudenziale secondo cui “le valutazioni effettuate in sede di accertamento dei requisiti psico-fisici – seppure costituiscano tipica manifestazione di discrezionalità tecnica amministrativa – non sfuggono al sindacato giurisdizionale, laddove siano in esse ravvisabili ipotesi di eccesso di potere per travisamento dei fatti e illogicità” ha accolto il ricorso proposto annullando sia il giudizio d’inidoneità che la graduatoria di merito del concorso e condannando altresì l’Arma al pagamento delle spese giudiziali e di verificazione; conseguentemente, il giovane siciliano sarà riammesso alla procedura concorsuale ai fini dell’arruolamento nell’Arma dei Carabinieri.