Nel DL Rilancio ci sarà anche il Reddito di Emergenza (REM), che sarà corrisposto in due quote e le domande vanno inoltrate all’INPS entro il mese di giugno.
Premettendo che qualcosa potrebbe cambiare entro il vaglio definitivo del testo, l’articolo sul REM prevede: «Ai nuclei familiari in condizioni di necessità economica in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, è riconosciuto un sostegno al reddito straordinario denominato Reddito di emergenza (di seguito ‘Rem’). Le domande per il Rem possono essere presentate entro il termine del mese di giugno 2020 e il beneficio è erogato in due quote, ciascuna pari all’ammontare di cui al comma 5 (400 e 800 euro)».
Non hanno diritto al REM «i soggetti che si trovano in stato detentivo, per tutta la durata della pena, nonché coloro che sono ricoverati in istituti di cura di lunga degenza o altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra amministrazione pubblica».
Il REM, inoltre, «è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della domanda, dei seguenti requisiti: residenza in Italia, verificata con riferimento al componente richiedente il beneficio; un valore del reddito familiare, nel mese di aprile 2020, inferiore ad una soglia pari all’ammontare di cui al comma 5; un valore del patrimonio mobiliare familiare con riferimento all’anno 2019 inferiore a una soglia di euro 10.000, accresciuta di euro 5.000 per ogni componente successivo al primo e fino ad un massimo di euro 20.000, il massimale è incrementato di 5.000 euro in caso di presenza nel nucleo familiare di un componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza come definite ai fini dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (Isee), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159; un valore dell’Isee inferiore ad euro 15.000».
«Il Rem non è compatibile con la presenza nel nucleo familiare di componenti che percepiscono o hanno percepito altre indennità». «Il Rem non è altresì compatibile con la presenza nel nucleo familiare di componenti che siano al momento della domanda in una delle seguenti condizioni: essere titolari di pensione diretta o indiretta ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità; essere titolari di un rapporto di lavoro dipendente la cui retribuzione lorda sia superiore alle soglie di cui al comma 5; essere percettori di reddito di cittadinanza, di cui al Capo I del decreto-legge n. 4 del 2019, ovvero le misure aventi finalità analoghe di cui all’articolo 13, comma 2, del medesimo decreto-legge».
«Ciascuna quota del Rem è determinata in un ammontare pari a 400 euro, moltiplicati per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui all’articolo 2, comma 4, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, fino ad un massimo di 2, corrispondente a 800 euro, ovvero fino ad un massimo di 2,1 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizioni di disabilità grave o non autosufficienza come definite ai fini Isee».
«Il Rem è riconosciuto ed erogato dall’Inps previa richiesta tramite modello di domanda predisposto dall’Inps, presentato secondo le modalita’ stabilite dall’Istituto. Nel caso in cui in esito a verifiche e controlli emerga il mancato possesso dei requisiti, il beneficio è immediatamente revocato, ferma restando la restituzione di quanto indebitamente percepito e le sanzioni previste a legislazione vigente».
Commenta con Facebook