Il governo nazionale ha aggiornato la tabella sul proprio sito istituzionale in cui delle Faq relativamente all’emergenza covid19. Green pass, mascherine, norme sulle scuole sono i passaggi fondamentali in cui si stabiliscono i paletti sulle attività comportamentali da tenere e sui provvedimenti da adottare in caso di istituzioni.

Green pass

Ai lavoratori dipendenti impiegati presso strutture e attività per le quali è richiesto il green pass “rafforzato”(tra cui, a titolo esemplificativo, alberghi, convegni, congressi, sagre, ristoranti, musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre; piscine, centri natatori, palestre,  centri benessere,  centri  termali, parchi tematici e di divertimento, centri  culturali,  centri  sociali  e  ricreativi, sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò) è richiesto solo il green pass “base” e non quello rafforzato, che sarà invece obbligatorio per i soli lavoratori ultracinquantenni, a decorrere dal 15 febbraio 2022.  I titolari degli esercizi commerciali di vendita di prodotti alimentari e bevande avranno l’onere di verificare che i soggetti privi di green pass base non consumino alimenti e bevande sul posto e non devono effettuare ulteriori controlli; i responsabili dei servizi e degli uffici, invece, controllano, anche a campione, il possesso del green pass base per i soggetti che accedono ai loro servizi o uffici per esigenze di salute, sicurezza e giustizia.

Scuola

Agli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, che non siano positivi al covid19 e che non presentino una temperatura corporea superiore a 37,5 gradi, è garantito lo svolgimento dell’attività didattica in presenza i caso di classe in quarantena. A seguito di due casi di positività in una classe di scuola primaria è stata disposta la misura della didattica a distanza. Nella scuola primaria fino a quattro casi di positività nella classe le attività continuano in presenza con l’utilizzo della mascherina Ffp2 per 10 giorni a partire dall’ultimo caso accertato.

Mascherine

L’obbligo di avere con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie è valido su tutto il territorio nazionale. I dispositivi di protezione devono essere indossati in tutti i luoghi al chiuso diversi dalla propria abitazione, compresi i mezzi di trasporto pubblico (aerei, treni, autobus). Inoltre, devono essere obbligatoriamente indossati nei luoghi all’aperto in cui si configurino assembramenti o affollamenti. L’obbligo non è comunque previsto per:

bambini sotto i 6 anni di età; persone che, per la loro invalidità o patologia, non possono indossare la mascherina; operatori o persone che, per assistere una persona con disabilità, non possono a loro volta indossare la mascherina (per esempio: chi debba interloquire nella Lis con persona non udente). Inoltre, non è obbligatorio indossare la mascherina: mentre si effettua l’attività sportiva; mentre si mangia o si beve, nei luoghi e negli orari in cui è consentito; quando, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantito in modo continuativo l’isolamento da persone non conviventi. La normativa prevede l’obbligo di indossare la mascherina Ffp2 in specifiche situazioni: per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o all’aperto nelle sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati; per gli eventi e le competizioni sportivi che si svolgono al chiuso o all’aperto; per l’accesso e l’utilizzo di voli commerciali; navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale; treni impiegati nei servizi di trasporto passeggeri interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità; autobus e pullman di linea adibiti a servizi di trasporto tra più di due regioni; autobus e pullman adibiti a servizi di noleggio con conducente; funivie, cabinovie e seggiovie qualora utilizzate con chiusura delle cupole paravento; mezzi del trasporto pubblico locale o regionale.

Infine obbligo anche per le persone che hanno avuto un contatto stretto con un caso confermato positivo al covid-19 e che, sulla base delle norme in vigore, non sono soggette alla quarantena ma soltanto all’autosorveglianza, fino al decimo giorno successivo all’ultima esposizione al soggetto positivo.

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