Il decreto legge per l’obbligo del Green pass sui luoghi di lavoro, approvato la scorsa settimana in Consiglio dei ministri, è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale ed è in vigore. L’obbligo di esibire il certificato verde nei luoghi di lavoro pubblici e privati si applicherà da venerdì 15 ottobre.
Il DL prevede che le verifiche del possesso del green pass sia a carico del datore di lavoro. Inoltre, chi risulterà sprovvisto sarà considerato assente giustificato senza stipendio dal primo giorno.
Rispetto alle bozze scompare la sospensione per i lavoratori della Pubblica Amministrazione. Tutti «assenti ingiustificati» dunque «fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata di cui al primo periodo non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati», si legge nel testo
Infine, per le imprese con meno di 15 dipendenti «dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata» per non essersi messi in regola con l’obbligo di Green pass «il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili per una sola volta, e non oltre il predetto termine del 31 dicembre 2021».