Da domani, lunedì 4 maggio, entra in vigore il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 26 aprile scorso, ovvero quello concernente la fase due.
Ecco cosa bisogna sapere a proposito delle attività produttive, di quelle professionali e dei servizi.
Innanzitutto, come riportato sul sito del Governo, da domani riprenderanno diverse attività produttive industriali con la ripartenza del settore manifatturiero e delle costruzioni, insieme al commercio all’ingrosso delle relative filiere. Tutte le imprese rientranti in queste categorie dovranno rispettare i protocoli di sicurezza per il contrasto e il contenimento del coronavirus negli ambienti di lavoro. In caso contrario, il rischio è che l’attività sia sospesa fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.
Poi, in relazione alla prosecuzione delle attività di conservazione e restauro delle opere d’arte, il Governo spiega: «Sono consentite le attività di restauro, finalizzate alla conservazione di opere d’arte quali quadri, affreschi, sculture, mosaici, arazzi, beni archeologici. Tali attività non sono infatti sostanzialmente riducibili a profili ricreativi o artistici di cui al codice Ateco 90.0, essendo invece riconducibili alle attività assentite nell’allegato 3 del D.P.C.M. 26 aprile 2020 del restauro di edifici storici e monumentali (41.20), dell’industria del legno (16), di architettura, ingegneria, collaudo e analisi tecniche (71) e alle altre attività professionali, scientifiche e tecniche (74) nonché alle riparazioni di beni mobili (95)».
Può anche continuare l’attività dei soggetti che svolgono attività di riparazione e manutenzione di materiale rotabile ferroviario, tranviario, filoviario e per le metropolitane.
E chi amministra i condomini? Cosa dice il Governo su questo: «Tutte le attività professionali, a prescindere dalla forma con cui vengono svolte, sono espressamente consentite in quanto prevale la natura dell’attività non la forma con cui la stessa si esercita. L’articolo 2, comma 2, del Dpcm 26 aprile 2020 prevede che qualsiasi attività, anche se sospesa, può continuare ad essere esercitata se organizzata in modalità a distanza o lavoro agile (circostanza applicabile anche alle amministrazioni condominiali)».
Capitolo colf, badanti e babysitter: «Possono continuare a prestare servizio, a prescindere dalla convivenza. Tale attività è infatti ricompresa nell’allegato 3 del Dpcm 26 aprile 2020, codice Ateco 97 (Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico)», si legge sul sito del Governo.
E chi non è iscritto al registro delle imprese? «Dipende dal codice Ateco di appartenenza dell’attività effettivamente svolta – spiega il Governo – Infatti, occorre sempre fare riferimento ai codici Ateco espressamente autorizzati dall’allegato 3 del Dpcm 26 aprile 2020 e dalle eventuali successive modifiche apportate con decreto ministeriale. Al tale fine, si può fare riferimento ai codici Ateco risultanti dall’anagrafe tributaria dell’Agenzia delle entrate, indicati come attività primaria o prevalente o secondaria».