Primo via libera della Camera dei Deputati alla proposta di legge sulla “morte volontaria medicalmente assistita”. Il testo sul fine vita è stato approvato a Montecitorio con 253 voti a favore, 117 contrari ed un astenuto. Il testo colma una lacuna normativa nella legge italiana, come aveva sottolineato anche il comitato che aveva proposto il referendum sull’eutanasia legale, bocciato recentemente dalla Corte Costituzionale.
“Con il primo via libera alla Camera sulla legge per la morte volontaria medicalmente assistita, il Parlamento si rimette in sintonia con il Paese. Gli italiani da tempo chiedono di intervenire su questo tema a livello legislativo, per normare il diritto a un fine vita dignitoso che rispetti le volontà di ciascuno. Un voto importante che va incontro alle indicazioni della Corte Costituzionale, che due anni fa aveva chiesto al Parlamento di intervenire velocemente sul tema del fine vita”. Così il ministro per i Rapporti con il Parlamento Federico D’Incà in un post.
“Questo voto – aggiunge – arriva a coronamento di una battaglia di civiltà ed equità, che tutela tutti i cittadini, soprattutto i più fragili e sofferenti, di fronte a una scelta personale che lo Stato deve accompagnare con tutti gli strumenti normativi e il sostegno necessari. Un voto che dedichiamo ai tanti cittadini e alle loro famiglie che in questi anni, attraverso lotte spesso dolorose, hanno aperto un varco nelle istituzioni”.
Primo passo avanti dunque del testo sulle “Disposizioni in materia di morte volontaria medicalmente assistita” che è il compendio nove pdl (2 di esse di iniziativa popolare, depositate in Parlamento), che riempie una lacuna normativa di grande portata etica e morale, segnalata dall’ordinanza 207 del 2018, con la quale la Corte Costituzionale (sull’onda del caso di Fabiano Antoniani e del procedimento penale a carico di Marco Cappato per aiuto al suicidio), sollecitava il Parlamento a legiferare sulla materia del fine vita. Il provvedimento passa ora all’esame del Senato.
L’iter della legge, avviato il 13 dicembre 2021 dalla Camera, è stato difficoltoso e contrastato dall’opposizione del centrodestra, fino all’ultimo voto di oggi. Il testo dispone le norme per la facoltà di richiedere assistenza medica, al fine di porre fine volontariamente e autonomamente alla propria vita, in presenza di specifici presupposti e condizioni, individuando i requisiti e la forma della richiesta, nonché le modalità con le quali deve avvenire la morte volontaria medicalmente assistita.
La legge prevede inoltre l’esclusione della punibilità per il medico, il personale sanitario e amministrativo nonché per chiunque abbia agevolato il malato nell’esecuzione della procedura di morte volontaria medicalmente assistita. Un aspetto regolato anche dall’articolo 6 che riconosce il diritto all’obiezione di coscienza del personale sanitario e istituisce i Comitati per la valutazione clinica presso le Aziende Sanitarie territoriali.
La finalità del testo, contenuta nell’articolo 1, “disciplina la facoltà della persona affetta da una patologia irreversibile e con prognosi infausta o da una condizione clinica irreversibile, di richiedere assistenza medica, al fine di porre fine volontariamente e autonomamente alla propria vita”. Al medico cui spetta il compito di attestare la sussistenza della patologia (già definita dall’esito “irreversibile e con prognosi infausta”), che cagiona “sofferenze fisiche e psicologiche che la persona stessa trova assolutamente intollerabili” o che venga “tenuta in vita da trattamenti sanitari di sostegno vitale, la cui interruzione provocherebbe il decesso del paziente”.
Per morte volontaria medicalmente assistita si intende “il decesso cagionato da un atto autonomo, con il quale si pone fine alla propria vita in modo volontario, dignitoso e consapevole, con il supporto e sotto il controllo del Servizio sanitario nazionale“. L’atto “deve essere il risultato di una volontà attuale, libera e consapevole di un soggetto pienamente capace di intendere e di volere”.
Può fare richiesta di morte volontaria medicalmente assistita la persona che, al momento della richiesta, abbia raggiunto la maggiore età, “sia capace di intendere e di volere e di prendere decisioni libere, attuali e consapevoli, adeguatamente informata, e che sia stata previamente coinvolta in un percorso di cure palliative al fine di alleviare il suo stato di sofferenza e le abbia esplicitamente rifiutate”.
In particolare, la legge prevede che “la richiesta debba essere manifestata per iscritto, nelle forme dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata. Se le condizioni della persona non consentono il rispetto di queste forme, la richiesta può essere espressa e documentata con videoregistrazione o qualunque altro dispositivo idoneo che gli consenta di comunicare e manifestare inequivocabilmente la propria volontà, alla presenza di 2 testimoni“.
Le modalità di esecuzione delle procedure di accesso alla ‘morte volontaria’ prevedono in via preventiva che il medico, una volta ricevuta la richiesta dal paziente e ne abbia valutato i presupposti e le condizioni di applicazione delle norme, rediga “un rapporto sulle condizioni cliniche, psicologiche, sociali e familiari del richiedente e sulle motivazioni che hanno determinato la richiesta e lo inoltra” al Comitato per la valutazione clinica territorialmente competente, il quale, entro 30 giorni, esprime un parere motivato sull’esistenza dei presupposti e dei requisiti e lo trasmette al medico richiedente e alla persona interessata.
La direzione sanitaria dell’Ast di riferimento “dovrà attivare le verifiche necessarie a garantire che il decesso avvenga presso il domicilio del richiedente o in una struttura ospedaliera“. Se il medico non ritiene di trasmettere la richiesta al Comitato per la valutazione clinica e in caso di parere contrario del medesimo Comitato, il richiedente l’assistenza medica al suicidio volontario ha 60 giorni per presentare un ricorso al magistrato. Il decesso, a seguito di morte volontaria medicalmente assistita, è equiparato al decesso per cause naturali a tutti gli effetti di legge.
Il testo contiene inoltre una disposizione transitoria, da applicare ai fatti di morte medicalmente assistita che abbiano avuto corso prima dell’entrata in vigore della legge. Anche in tali casi e anche se è già intervenuta una sentenza di condanna passata in giudicato, è esclusa la punibilità di chiunque abbia agevolato in qualsiasi modo la morte volontaria medicalmente assistita di una persona se, al momento del fatto ricorrevano i presupposti e le condizioni richieste della legge; era stata accertata inequivocabilmente la volontà libera, informata e consapevole della persona richiedente.
Entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge, il ministro della Salute individua i requisiti delle strutture del Ssn nazionale idonee; definisce i protocolli e le modalità per la prescrizione, la preparazione, il coordinamento e la sorveglianza della procedura di morte volontaria medicalmente assistita; definisce le procedure necessarie ad assicurare il sostegno psicologico alla persona malata e ai suoi familiari.
Spetta inoltre al ministero della Salute stabilire le modalità per la custodia e l’archiviazione delle richieste di morte volontaria e di tutta la documentazione relativa in modo digitale; definisce le modalità di monitoraggio e di implementazione della rete di cure palliative che garantisca la copertura efficace e omogenea di tutto il territorio nazionale.