Il contenuto del DPCM del 9 marzo 2020

Decreto ‘Io resto a casa’, il contenuto del DPCM che istituisce la zona di sicurezza

Io resto a casa‘. Questo il nome che il premier Giuseppe Conte ha dato al decreto che applica all’intero territorio nazionale quanto stabilito dal DPCM pubblicato solo ieri, domenica 8 marzo, sulla Gazzetta Ufficiale. In poche parole, non ci sono più zone rosse ma un’unica zona protetta che coincide con l’Italia intera «allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19», il nome scientifico del coronavirus.  Ecco, quindi, cosa dice il decreto che istituisce in tutta Italia la ‘zona di sicurezza’, in vigore da domani, martedì 10 marzo.

ART. 1 (Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale)

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 le misure di cui all’articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 sono estese all’intero territorio nazionale.
2. Sull’intero territorio nazionale è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico.
3. La lettera d) dell’articolo 1 decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 è sostituita dalla seguente: «d) sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Gli impianti sportivi sono utilizzabili, a porte chiuse, soltanto per le sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e dalle rispettive federazioni, in vista della loro partecipazione ai giochi olimpici o manifestazioni nazionali e internazionali; resta consentito esclusivamente lo svolgimento degli eventi e delle competizioni sportive utilizzati a porte chiuse, ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico; in tutti tali casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano; lo sport e le attività motorie svolti all’aperto sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della distanza interpersonale di un metro».

ART. 2 (Disposizioni finali)

1. Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data del 10 marzo 2020 e sono efficaci fgino al 3 aprile 2020.
2. Dalla data di efficacia delle disposizioni del presente decreto cessano di produrre effetti le misure di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 ove incompatibili con la disposizione dell’articolo 1 del presente decreto.

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IL TESTO DEL DECRETO (DOWNLOAD)

 

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