‘Io resto a casa‘. Questo il nome che il premier Giuseppe Conte ha dato al decreto che applica all’intero territorio nazionale quanto stabilito dal DPCM pubblicato solo ieri, domenica 8 marzo, sulla Gazzetta Ufficiale. In poche parole, non ci sono più zone rosse ma un’unica zona protetta che coincide con l’Italia intera «allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19», il nome scientifico del coronavirus. Ecco, quindi, cosa dice il decreto che istituisce in tutta Italia la ‘zona di sicurezza’, in vigore da domani, martedì 10 marzo.
1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 le misure di cui all’articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 sono estese all’intero territorio nazionale.
2. Sull’intero territorio nazionale è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico.
3. La lettera d) dell’articolo 1 decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 è sostituita dalla seguente: «d) sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Gli impianti sportivi sono utilizzabili, a porte chiuse, soltanto per le sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e dalle rispettive federazioni, in vista della loro partecipazione ai giochi olimpici o manifestazioni nazionali e internazionali; resta consentito esclusivamente lo svolgimento degli eventi e delle competizioni sportive utilizzati a porte chiuse, ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico; in tutti tali casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano; lo sport e le attività motorie svolti all’aperto sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della distanza interpersonale di un metro».
1. Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data del 10 marzo 2020 e sono efficaci fgino al 3 aprile 2020.
2. Dalla data di efficacia delle disposizioni del presente decreto cessano di produrre effetti le misure di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 ove incompatibili con la disposizione dell’articolo 1 del presente decreto.
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