L’Italia è al quarto posto nella classifica mondiale dei contagiati da coronavirus, a ridosso del terzo occupato dal Giappone. Il ché è inquietante, visto che il Paese del Sol Levante è decisamente più vicino alla Cina rispetto al nostro.
Comunque, la situazione attuale è questa: 1) Cina: 77.579. 2) Corea Del Sud: 556; 3) Giappone: 135; 4) Italia: 115; 5) Singapore: 85; 6) Hong Kong: 70; 7) Thailandia: 35; 8) Usa: 35; 9) Iran: 28; 10) Taiwan: 28.
L’emergenza in Italia, quindi, è reale. Più di ogni altro Paese dell’Europa. E la scorsa notte è stato varato dal Consiglio dei Ministri un decreto contenente le misure adottate per arginare la diffusione del COVID-19 già ribattezzato ‘Metodo Wuhan’: «Allo scopo di evitare il diffondersi di epidemie, nei comuni o nelle aree nei quali risulta positiva almeno una persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi è un caso non riconducibile ad una persona proveniente da un’area già interessata dal contagio di virus, le autorità competenti sono tenute ad adottare ogni misura di contenimento adeguata e proporzionale all’evolversi della situazione epidemiologica».
Il decreto preede il divieto di allontanamento o di accesso dai comuni colpiti. Ecco la lista: Vò Euganeo, Codogno, Castiglione d’Adda, Casalpusterlengo, Fombio, Maleo, Somaglia, Bertonico, Terranova dei Passerini, Castelgerundo e San Fiorano.
Stop poi ad eventi sportivi, culturali e religiosi. Nel dettaglio, è stata decisa «la sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di riunione in un luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico». Ad esempio, in Serie A oggi non si giocherà a Milano (Inter – Sampdoria); a Bergamo (Atalanta – Sassuolo); e a Verona (Verona – Cagliari).
E ancora: stop a frequenza scuola e musei. Ovvero: «Sospensione dei servizi educativi dell’infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, salvo le attività formative svolte a distanza. Sospensione dei servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all’articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché l’efficacia delle disposizioni regolamentari sull’accesso libero e gratuito a tali istituti e luoghi».
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Il Governo ha anche ordinato la sospensione delle gite scolastiche e delle attività degli uffici pubblici, nonché la quarantena con sorveglianza attiva fra gli individui che hanno avuto «contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusa». Inoltre, c’è «la previsione dell’obbligo da parte degli individui che hanno fatto ingresso in Italia da zona a rischio epidemiologico, come identificate dall’Oms, di comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio, che provvede a comunicarlo all’autorità sanitaria competente per l’adozione della misura di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva».
Il Governo ha anche decretato la «chiusura di tutte le attività commerciali, ad esclusione di quelle di pubblica utilità e dei servizi pubblici essenziali di cui agli articoli 1 e 2 della legge 12 giugno 1990, 146, ivi compresi gli esercizi commerciali per l’acquisto dei beni di prima necessità» e «la previsione che l’accesso ai servizi pubblici essenziali e agli esercizi commerciali per l’acquisto di beni di prima necessità sia condizionato all’utilizzo di dispositivi di protezione individuale».
Chi non rispetta, poi, le misure di contenimento decise dal Governo sarà punito ai sensi dell’articolo 650 del codice penale che prevede: «Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall’autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica o d’ordine pubblico o d’igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a euro 206».
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