Nel decreto Cura Italia, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dopo la firma del presidente della Repubblica Mattarella, a proposito dei premessi previsti dalla legge 104, si legge che potranno essere aumentati di 12 giorni sia nel mese di marzo che nel mese di aprile. In pratica, l’aumento dei 12 giorni di permesso è complessivo e – come spiegato su Disabili.com – va spalmato nei mesi di marzo e aprile
In particolare, per i lavoratori che assistono un familiare con disabilità grave (previsti dall’articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.104) l’articolo 23 del Decreto dice:
1 – «Il numero di giorni di permesso retribuito coperto da contribuzione figurativa di cui all’articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è incrementato di ulteriori complessive dodici giornate usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020».
2 – «Il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto al personale sanitario compatibilmente con le esigenze organizzative delle aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale impegnati nell’emergenza COVID-19 e del comparto sanità»;
3 – «Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell’articolo 126».
Ebbene, come sempre riportato da Disabili.com, «i lavoratori che assistono una persona con disabilità e quelli cui è riconosciuta disabilità grave hanno a disposizione, complessivamente per i mesi di marzo e aprile 2020, 18 giorni di permesso retribuito coperto da contribuzione figurativa. Le persone che hanno diritto a tali permessi possono scegliere come distribuire i 18 giorni nei due mesi (i giorni di permesso non “scadono” a fine mese)».
Inoltre, bisogna sottolineare che i giorni totali sono, quindi 18, utilizzabili tra marzo e aprile 2020. Ovvero, agli ordinari 3 di marzo e 3 di aprile, vanno aggiunti i 12 da utilizzare fino alla fine di aprile.
La misura, come riportato su Orizzontescuola.it, riguarda anche il personale ATA e docente. «Gli insegnanti infatti, sebbene a casa – si legge sul sito – stanno svolgendo l’attività didattica a distanza, pertanto non sempre è possibile riuscire ad assistere il disabile in situazione di gravità e svolgere il lavoro per la scuola, considerato l’impegno che la predetta attività sta richiedendo. Anche il personale ATA, indipendentemente dal fatto che siano impiegato in modalità di lavoro agile, potrebbe avere la necessità di usufruire dei predetti giorni per assitere un familiare con disabilità. Il discorso cambia, per questi ultimi (almeno per una parte di essi, ad esempio i collaboratori scolastici), nel caso il dirigente decida di chiudere la scuola, in quanto non vi sono attività indifferibili».
Si ricorda, infine, che i permessi relativi alla legge 104 possono essere richiesti dai lavoratori dipendenti e, più specificatamente, da genitori (anche se adottivi o affidatari), coniuge (o parte dell’unione civile), convivente, parenti e affini entro il 2° grado, il disabile stesso.
La domanda di autorizzazione per i permessi retribuiti legge 104 deve essere presentata all’INPS ed effettuata su un apposito modulo che si può trovare sul sito dell’ente. Una volta avuto il nullaosta dall’INPS, il dipendente si può assentare dal lavoro per prestare assistenza al familiare (e lo stesso può fare il disabile). La retribuzione dei giorni di permesso è a carico dell’INPS e viene anticipata dal datore di lavoro.
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